Sicurezza aeroportuale e chiusura del varco: legittimo il provvedimento ENAC (TAR Marche n. 703 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
È legittima l’ordinanza con cui la Direzione aeroportuale dispone la chiusura del varco di accesso alle aree riservate alle operazioni di volo, allorché la misura sia fondata su una istruttoria ampia e su verifiche in loco che documentino la perdurante accessibilità dell’area a persone e animali e l’inefficacia delle misure di messa in sicurezza già richieste e reiteratamente sollecitate. Non integra eccesso di potere la scelta di prevenzione adottata a tutela della safety e della security aeroportuale, né sussiste travisamento dei fatti o difetto di istruttoria quando gli accadimenti contestati risultino accertati per tabulas. La mancata presentazione di osservazioni a seguito della comunicazione di avvio del procedimento non inficia la legittimità del provvedimento, che trova la propria giustificazione nella ragionevole necessità di evitare rischi evidenti e difficilmente contestabili.

Il Fatto

L’associazione ricorrente occupava un’area del patrimonio disponibile dello Stato, situata all’esterno del sedime aeroportuale del campo di aviazione di Fano e utilizzata come via di rullaggio. Con l’ordinanza impugnata, la Direzione Aeroportuale di Ancona-Pescara disponeva la chiusura del varco di accesso alle aree riservate alle operazioni di volo per ragioni di sicurezza.

Il provvedimento si fondava su numerose segnalazioni relative a tagli e aperture non occasionali sulla recinzione e a passaggi continui di persone, non tempestivamente denunciati. L’associazione ha impugnato l’ordinanza deducendo eccesso di potere per sviamento, ingiustizia manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti. In sede cautelare il Tribunale aveva negato la misura interinale, rilevando la ragionevolezza della misura di prevenzione.

La Motivazione della Corte

Il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dalle valutazioni già espresse in sede cautelare e ritiene il ricorso infondato. L’ordinanza impugnata si basa su fatti e circostanze documentati e oggetto di attenzione da tempo: già il verbale del Comitato per la sicurezza aeroportuale del 17 ottobre 2011 aveva rappresentato la necessità di collocare le operazioni all’interno dell’aeroporto, essendo l’area esterna accessibile a persone e animali.

Il percorso istruttorio è ricostruito con puntualità. All’associazione era stato richiesto di predisporre l’automatizzazione del varco, l’individuazione dei responsabili e ulteriori misure di sicurezza; la verifica del 29 luglio 2012 accertava che, salvo l’automatizzazione, nessuna misura era stata adottata. La nota del 3 agosto 2012 invitava a provvedere, con avvertimento di chiusura del cancello. La visita ispettiva del 18 settembre 2012 confermava l’inadempimento, con concessione di termine fino al 12 ottobre.

Anche dopo la posa in opera della recinzione continuarono episodi di danneggiamento che esponevano l’area al libero accesso. Il verbale del CSA del 31 ottobre 2013 attestava la persistente accessibilità dell’area, con evidenti rischi per la safety e la security: di qui la decisione di chiudere il varco. Tali risultanze smentiscono per tabulas il travisamento dei fatti e il dedotto vizio istruttorio.

Quanto all’eccesso di potere, la decisione appare del tutto ragionevole, perché fondata sulla necessità di evitare rischi evidenti e difficilmente contestabili. L’ordinanza era stata regolarmente preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento, senza osservazioni da parte dell’associazione. Neppure la denuncia presentata dal presidente dell’associazione in Questura delegittima la scelta dell’amministrazione: al contrario, ne conferma la correttezza dei presupposti fattuali. Il ricorso è pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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