Iscrizione camerale e idoneità professionale nelle gare di progettazione e gestione fieristica (TAR Puglia n. 945 del 24.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di servizi, l’iscrizione camerale per attività inerenti all’oggetto dell’appalto costituisce requisito di idoneità professionale e va verificata esclusivamente mediante il confronto tra le risultanze descrittive del certificato camerale — attività prevalente e attività secondaria — e l’oggetto del contratto. Sono irrilevanti il possesso di un determinato codice ATECO, l’indicazione delle attività nell’oggetto sociale e l’eventuale pregressa esecuzione di prestazioni analoghe, poiché tali elementi non dimostrano l’iscrizione richiesta a pena di esclusione. La carenza del requisito non è sanabile mediante soccorso istruttorio. Conseguentemente, l’operatore legittimamente escluso è privo di legittimazione a contestare l’ammissione dei concorrenti residue.

Il Fatto

Una società partecipava alla procedura aperta indetta, per conto di un Comune, per la progettazione, l’allestimento e la gestione dell’area espositiva di una manifestazione fieristica, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. All’esito del soccorso istruttorio, la stazione appaltante ammetteva con riserva le tre concorrenti e, quindi, escludeva la ricorrente per difetto del requisito di idoneità professionale previsto dall’art. 15, comma 1, lett. a) del bando, ossia l’iscrizione camerale per attività inerente all’oggetto dell’appalto.

La società impugnava l’esclusione davanti al TAR, chiedendo anche il risarcimento del danno in forma specifica e, in subordine, per equivalente, nonché l’inefficacia dell’eventuale contratto. Con successivi motivi aggiunti contestava l’aggiudicazione intervenuta in favore di altra concorrente e l’ammissione delle due residue partecipanti.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ricostruisce il quadro giurisprudenziale consolidato: l’iscrizione camerale relativa alle attività inerenti all’oggetto dell’appalto integra un requisito di idoneità professionale, finalizzato a filtrare l’ingresso in gara dei soli concorrenti dotati di professionalità coerente con le prestazioni affidate (richiamate Cons. Stato, Sez. V, n. 5257/2019 e Cons. Stato, Sez. III, n. 5170/2017).

La verifica della congruenza va condotta unicamente sul confronto tra le risultanze descrittive del certificato — attività prevalente e secondaria — e l’oggetto del contratto, senza attribuire rilievo al codice ATECO, all’oggetto sociale o a episodiche esperienze pregresse (Cons. Stato, Sez. VII, n. 8101/2023). L’oggetto sociale, in particolare, esprime solo la misura della capacità di agire e indica settori potenzialmente illimitati nei quali la società potrebbe in astratto operare.

Applicando tali coordinate, il TAR rileva che l’art. 7 del bando descrive i servizi oggetto dell’affidamento e che l’art. 15, comma 1, lett. a) impone a pena di esclusione l’iscrizione per attività inerente all’appalto. Dal certificato camerale della ricorrente emerge, come attività prevalente, la produzione musicale e, come secondaria, la produzione e distribuzione di supporti sonori e il noleggio di strumenti musicali. Nessuna inerenza può quindi ravvisarsi con le prestazioni affidate.

Il Collegio respinge anche la censura sulla discrasia tra oggetto del soccorso istruttorio e motivo dell’esclusione: l’accertata insussistenza del requisito rende irrilevante la contestazione e, in ogni caso, la carenza di un requisito di idoneità professionale non è sanabile in via istruttoria. Il rigetto del primo motivo travolge per invalidità derivata il terzo. I motivi aggiunti sono dichiarati improcedibili per difetto di legittimazione, non potendo l’operatore escluso contestare l’ammissione dei concorrenti residui. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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