Confisca nel patteggiamento: motivazione necessaria se non oggetto di accordo (Cass. pen. Sez. II n. 20931 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di patteggiamento, la sentenza che applichi la confisca non concordata tra le parti è ricorribile per cassazione per vizio di motivazione ai sensi dell’art. 606 cod. proc. pen., non operando il limite di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., che riguarda la sola misura oggetto dell’accordo. Il giudice che dispone la confisca diretta del profitto è tenuto a motivare, sia pure con ampiezza ridotta rispetto al giudizio ordinario, il nesso di pertinenzialità tra la somma e il reato, senza che a ciò possa supplire il mero rinvio a un verbale di sequestro presente agli atti. La motivazione per relationem a un atto processuale, priva di autonoma indicazione dell’ammontare e della provenienza illecita della somma, non assolve l’onere di giustificazione e determina l’annullamento con rinvio sul solo capo relativo alla confisca.
Il Fatto
Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del difensore munito di procura speciale e con il consenso del pubblico ministero, applicava all’imputato la pena ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen. per due reati unificati dal vincolo della continuazione: ricettazione di fitofarmaci illegali aggravata e partecipazione a un’associazione per delinquere anch’essa aggravata.
Con la medesima sentenza, il giudice disponeva la confisca e la devoluzione all’Erario della somma in sequestro, qualificandola come profitto dei reati e richiamando, per relationem, il verbale di sequestro in atti. Il condannato ricorreva per cassazione, deducendo la violazione di legge e il difetto assoluto di motivazione sul nesso di pertinenzialità, non essendo la confisca oggetto dell’accordo tra le parti.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il profilo dell’ammissibilità. Poiché la confisca della somma di denaro non risulta essere stata oggetto di accordo tra le parti, trova applicazione il principio affermato dalle Sezioni unite n. 21368 del 26.09.2019, dep. 2020, Savin: la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza è ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. quando la misura sia stata concordata; diversamente è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale dell’art. 606 cod. proc. pen.
Superato il vaglio di ammissibilità, la Corte esamina il merito e ritiene fondato l’unico motivo. L’argomentazione della sentenza impugnata, che dispone la confisca richiamando genericamente quanto “in premessa chiarito” e il verbale di sequestro, non è idonea a integrare il requisito motivazionale richiesto, pur connotato da minore ampiezza in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti.
Il collegio sottolinea che le argomentazioni svolte in premessa dal giudice di merito attengono esclusivamente all’assenza di cause di proscioglimento nel merito, senza alcun riferimento alla somma in sequestro: questa non viene neppure indicata nel suo ammontare, né si chiarisce come sia stata generata quale profitto del reato di ricettazione o di associazione per delinquere. Il mero rinvio a un atto processuale non sostituisce la necessaria giustificazione.
La Corte ribadisce quindi il principio secondo cui, in tema di patteggiamento, l’obbligo di motivazione sulla confisca diretta del profitto va parametrato alla particolare natura della sentenza: il compito del giudice non può ridursi a una semplice presa d’atto del patto, né d’altro canto si esige l’ampiezza argomentativa del giudizio ordinario. Richiama sul punto Sez. II n. 13915 del 05.04.2022, Anastasio, che ha escluso la sufficienza della formula “va disposta la confisca di quanto sequestrato”.
Ne deriva l’annullamento della sentenza limitatamente alla disposta confisca, con rinvio al Tribunale in diversa persona fisica per un nuovo giudizio su tale punto.
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Nota della Redazione
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