Pena illegale per furto aggravato se inferiore al minimo edittale (Cass. pen. Sez. 5 n. 16265 del 05.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
È illegale la pena che non corrisponde, per specie ovvero per quantità, a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice, collocandosi al di fuori del sistema sanzionatorio delineato dal codice penale. Rientra in tale nozione la determinazione in concreto di una pena inferiore ai limiti edittali. Il pubblico ministero è legittimato a ricorrere per cassazione avverso le sentenze di condanna rese all’esito del giudizio abbreviato, che non possono essere appellate dalla parte pubblica. L’impugnazione è anche necessaria, poiché il giudice dell’impugnazione, in mancanza di uno specifico motivo di gravame, non può modificare la sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo.
Il Fatto
Il Tribunale di Ancona, in funzione di giudice monocratico, ha condannato l’imputato alla pena di mesi 8 di reclusione ed euro 1.000,00 di multa per il delitto di furto aggravato dalla destrezza, commesso nel 2019. Il giudice ha indicato la pena base in anni 1 di reclusione ed euro 1.500,00 di multa, ridotta per effetto del rito abbreviato.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblico ministero, deducendo che alla data del commesso delitto la pena base per il furto aggravato era di anni 2 di reclusione e che il giudice aveva pertanto applicato una pena illegale.
La Motivazione della Corte
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, premettendo la legittimazione del pubblico ministero a proporre impugnazione. Le sentenze di condanna rese all’esito del giudizio abbreviato non possono essere appellate dalla parte pubblica, ma l’art. 608, comma 2, cod. proc. pen., anche attraverso il richiamo all’art. 593 cod. proc. pen., consente espressamente il ricorso per cassazione. L’impugnazione è inoltre necessaria, poiché il giudice dell’impugnazione non potrebbe modificare d’ufficio una sentenza che abbia inflitto una pena illegale di maggior favore per il reo.
Nel merito, la Corte ha rilevato che l’art. 625 cod. pen. disciplina le aggravanti del furto. Al momento della commissione del fatto, la legge n. 103/2017 aveva modificato i parametri edittali, stabilendo per la fattispecie la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 927 a euro 1.500. Tali parametri sono rimasti invariati sino alla sentenza impugnata e sino alla decisione.
Il giudice di merito, ritenendo sussistente l’aggravante dell’uso della destrezza, avrebbe dovuto applicare quei parametri. Fissando la pena base sul minimo di anni uno di reclusione, invece di anni due, ha applicato una pena collocata al di fuori del sistema sanzionatorio, incorrendo in un vizio di violazione di legge. La Corte ha richiamato la giurisprudenza consolidata e le Sezioni Unite n. 5352 del 2023, secondo cui è illegale solo la pena non prevista, nel genere, nella specie o nella quantità, dall’ordinamento.
La sentenza è stata pertanto annullata con esclusivo riferimento alla quantificazione della pena, ferme restando le statuizioni sulla responsabilità, con rinvio al Tribunale di Ancona in diversa persona fisica per la rideterminazione della pena.
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Nota della Redazione
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