Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse nel giudizio avverso l’inerzia sulla VIA (TAR Puglia n. 33 del 05.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione della parte ricorrente di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La natura formale della decisione di rito giustifica la compensazione delle spese di lite, senza che occorra accertare il merito della controversia relativa all’inerzia dell’Amministrazione sul rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006.
Il Fatto
La società ricorrente aveva proposto ricorso avverso l’inerzia serbata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica a fronte dell’istanza del 23.03.2024 per il rilascio del provvedimento di VIA ex art. 23 del d.lgs. n. 152/2006, relativa a un progetto di impianto agrivoltaico denominato “Borgo Monteruga”, di potenza pari a 291,33 MW, con le relative opere di connessione alla RTN, da realizzarsi in più Comuni. La ricorrente aveva chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia e la condanna dell’Amministrazione a provvedere ai sensi dell’art. 25 del d.lgs. n. 152/2006.
Si erano costituiti in giudizio il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, il Ministero della Cultura e gli altri organi indicati in epigrafe.
La Motivazione della Corte
Con atto depositato in data 1.12.2025 la parte ricorrente ha dichiarato espressamente che era venuto meno l’interesse alla decisione della causa. Il Tribunale ha rilevato che tale dichiarazione comporta la cessazione della situazione soggettiva azionata e, quindi, l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.
La decisione assume natura esclusivamente formale, non implicando alcun accertamento nel merito della fondatezza o meno della pretesa azionata avverso l’inerzia nella valutazione di impatto ambientale. L’esito del giudizio non incide, pertanto, sulla questione sostanziale della spettanza del provvedimento di VIA richiesto dalla società, né sulla legittimità del comportamento serbato dall’Amministrazione.
In ragione della natura formale della decisione, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, secondo il criterio della soccombenza virtuale che non trova applicazione nelle ipotesi di definizione del giudizio senza esame del merito.
Nota della Redazione
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