Revisione patente ex art 128 cod strada natura cautelare e avviso avvio (Cons. Stato n. 103 del 07.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revisione della patente di guida disposta ai sensi dell’art. 128, comma 1, cod. strada non costituisce sanzione amministrativa, ma provvedimento di natura essenzialmente cautelare, funzionale alla sicurezza della circolazione. Essa presuppone un mero e ragionevole dubbio sulla persistenza dei requisiti fisici, psichici e di idoneità tecnica, non richiedendo l’accertamento della responsabilità per la violazione di norme sul traffico, penali o civili. Ne consegue che, in presenza di un incidente stradale causato dal conducente, non sussiste l’obbligo di comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 legge n. 241/1990, quando la partecipazione dell’interessato risulti superflua per la natura dell’accertamento e questi abbia comunque conosciuto le ragioni dell’azione amministrativa. È ammessa la motivazione per relationem ex art. 3, comma 3, legge n. 241/1990, purché gli atti richiamati siano indicati in modo chiaro e accessibili alla parte.

Il Fatto

Il ricorrente aveva impugnato davanti al TAR Lazio il provvedimento con cui il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti — Ufficio della Motorizzazione civile di Viterbo gli aveva imposto, entro trenta giorni, un nuovo esame di idoneità tecnica alla guida ex art. 121 cod. strada. Il provvedimento richiamava per relationem una comunicazione dei Carabinieri dalla quale risultava che l’interessato, in data 11 agosto 2023, aveva proceduto a velocità pericolosa causando un incidente con lesioni gravi a persone, facendo sorgere dubbi sulla persistenza dei requisiti di idoneità tecnica.

Il ricorrente lamentava la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e la carenza dei presupposti ex art. 128 cod. strada, per omessa istruttoria. Il TAR Lazio, con sentenza n. 15956/2024, respingeva il ricorso; l’interessato proponeva appello, riproponendo le tre censure.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello e conferma la sentenza di primo grado. Il nucleo argomentativo ruota attorno alla qualificazione del provvedimento: la revisione della patente non è una sanzione amministrativa, ma una misura preventiva e cautelare, volta a verificare la persistenza dell’idoneità psicofisica e tecnica alla guida.

Da ciò la Corte trae due conseguenze. Sul piano sostanziale, l’Amministrazione può disporre la revisione ogni volta che il comportamento del conducente generi un mero dubbio sulla sua idoneità, senza necessità di certezza sul venir meno dei requisiti e senza che sia provata la responsabilità del conducente nell’incidente. Sul piano processuale, il Collegio esclude l’obbligo di avviso di avvio del procedimento: la partecipazione dell’interessato sarebbe stata superflua, avendo le determinazioni della Motorizzazione fondamento nel semplice dubbio, e comunque l’interessato aveva acquisito aliunde conoscenza delle ragioni del provvedere tramite la relazione dei Carabinieri. Richiama sul punto Cons. Stato n. 1807 del 2021.

La Corte aggiunge che il provvedimento, essendo volto a garantire la sicurezza della circolazione, presenta caratteri di urgenza che giustificano il superamento dell’avviso, senza superare il limite della non manifesta illogicità dell’azione amministrativa, richiamando Cons. Stato, Sez. III, n. 1924 del 2017. Il dato temporale conforta la conclusione: il provvedimento è stato notificato undici giorni dopo l’incidente.

Quanto al secondo motivo, il Collegio ritiene ammissibile la motivazione per relationem ai sensi dell’art. 3, comma 3, legge n. 241/1990, poiché il provvedimento richiama in modo chiaro la relazione dei Carabinieri, nota al ricorrente e da questi depositata in primo grado. Sul punto richiama Cons. Stato n. 542 del 2017 e Cons. Stato n. 5682 del 2019. La motivazione, sintetica ma puntuale, dà conto della gravità dell’incidente.

Infine, il terzo motivo è respinto in forza delle medesime ragioni: la natura latu sensu cautelare del provvedimento esclude la violazione dell’art. 128 cod. strada e l’omessa istruttoria, avendo l’Amministrazione dato conto delle circostanze rilevate dai Carabinieri, comprese le infrazioni all’art. 141 cod. strada. L’appello è rigettato, con condanna dell’appellante alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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