Silenzio sul procedimento di accreditamento sanitario e cessazione della materia del contendere (TAR Calabria n. 1110 del 08.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio proposto avverso il silenzio della pubblica amministrazione, l’adozione del provvedimento atteso prima del passaggio in decisione della causa integra la fattispecie di cui all’art. 34, comma 5, c.p.a., con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere, essendo pienamente soddisfatta la pretesa azionata. Il procedimento volto al rilascio dell’accreditamento istituzionale ex art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 presenta profili di peculiare complessità, per la compresenza delle competenze dell’amministrazione regionale e del commissario ad acta. Il ruolo di terzietà e indipendenza dell’organismo tecnicamente accreditante, pur afferente alla direzione generale del dipartimento tutela della salute, giustifica la compensazione delle spese di giudizio.
Il Fatto
La società ricorrente presentava il 13 febbraio 2023 istanza ex art. 8-quater d.lgs. n. 502/1992 per l’accreditamento di venti prestazioni al giorno di riabilitazione estensiva a ciclo diurno destinate a pazienti affetti da disturbi del comportamento alimentare, in forma semiresidenziale. L’autorizzazione era già stata disposta con decreto dirigenziale regionale.
Gli uffici regionali trasmettevano la documentazione all’organismo tecnicamente accreditante, chiedendo l’avvio del procedimento. La società sollecitava la visita della commissione e, di fronte all’inerzia, proponeva ricorso avverso il silenzio della p.a. ex art. 117 c.p.a., chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere, la condanna all’adozione del provvedimento e la nomina di un commissario ad acta. Le amministrazioni intimate eccepivano reciprocamente il proprio difetto di legittimazione passiva.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva anzitutto che il d.c.a. n. 300 del 5 dicembre 2023 ha disposto l’accreditamento per le venti prestazioni richieste, accordando il bene della vita oggetto dell’istanza. Il provvedimento risulta quindi pienamente satisfattivo della pretesa avanzata dalla struttura sanitaria.
Su tale presupposto il Tribunale dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., che prevede tale declaratoria quando la pretesa risulta pienamente soddisfatta. Richiama sul punto T.A.R. Lazio – Roma, sez. II, sent. 11 aprile 2023, n. 6274/2023: nel rito sul silenzio, l’adozione del provvedimento atteso prima della decisione integra la fattispecie normativa.
Resta da scrutinare il profilo delle spese di giudizio, richieste dalla ricorrente. Il Collegio osserva che il procedimento per il rilascio dell’accreditamento presenta profili di peculiare complessità. Il regolamento generale dell’O.T.A., approvato con d.c.a. n. 95 del 25 giugno 2019, configura l’organismo come soggetto che mantiene un ruolo di terzietà nei confronti sia della Regione sia delle strutture sanitarie, operando con imparzialità e indipendenza di giudizio.
L’O.T.A., pur afferendo alla direzione generale del dipartimento tutela della salute della Regione, conserva dunque profili di terzietà e indipendenza dall’amministrazione di riferimento. Il Tribunale considera inoltre la peculiare situazione della sanità regionale, caratterizzata dalla compresenza degli uffici e delle competenze dell’amministrazione regionale e del commissario ad acta.
La complessità di tali aspetti e il ruolo terzo dell’organismo che svolge l’istruttoria procedimentale inducono il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio. La sentenza è dichiarata esecutiva dall’autorità amministrativa.
Nota della Redazione
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