Indifferenza urbanistica degli enti del terzo settore e ordine di demolizione (TAR Lazio n. 110 del 13.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017, nel consentire agli enti del terzo settore di fissare le proprie sedi e i locali in cui si svolgono le attività istituzionali indipendentemente dalla destinazione urbanistica, non riconosce la facoltà di realizzare liberamente opere edilizie in difetto dei titoli abilitativi richiesti. La norma di favore riguarda le sedi e i locali, non i campi da gioco e le opere accessorie, dovendosi fare riferimento alla destinazione d’uso edilizio impressa al singolo fabbricato dal permesso di costruire. Nelle zone agricole resta fermo il regime vincolistico regionale, che lega l’edificabilità alle esigenze dell’attività agricola. L’ordine di demolizione è illegittimo quando colpisce opere munite di titolo edilizio ormai consolidato, in difetto di un preventivo esercizio della potestà di autotutela o del rispetto delle condizioni dell’art. 21-nonies, l. n. 241/1990. Parimenti illegittimo è il provvedimento fondato sulla sola carenza di segnalazione certificata di agibilità, presupposto autonomo e non sovrapponibile al titolo edilizio. La sospensione sine die di una s.c.i.a. in sanatoria è illegittima quando la richiesta istruttoria non è motivata e formulata in modo puntuale.

Il Fatto

La proprietaria di alcune aree in zona agricola le concede in comodato a un’associazione sportiva dilettantistica, che vi gestisce un centro sportivo composto da campi di calcetto, beach volley, calcio, tennis e padel, alcuni coperti da strutture temporanee. All’esito di tre sopralluoghi il Comune adotta un’ordinanza di demolizione ai sensi degli artt. 31 e 37, d.P.R. n. 380/2001, contestando opere prive di titolo, opere assistite da titoli diversi dal permesso di costruire, opere legittime ma prive di agibilità e strutture temporanee mantenute oltre scadenza.

I ricorrenti impugnano l’ordinanza, i verbali e gli atti del procedimento repressivo, invocando il principio di indifferenza urbanistica degli enti del terzo settore. Nelle more del giudizio presentano una s.c.i.a. in sanatoria per i campi contestati come abusivi; il Comune sospende il procedimento con una nota che richiama l’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, impugnata con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Sul primo motivo il Collegio richiama la propria sentenza n. 607 del 24 luglio 2023 e la giurisprudenza amministrativa conforme. L’art. 71, comma 1, d.lgs. n. 117/2017 contiene una norma di favore sulla localizzazione della sede legale e dei locali istituzionali, non un’esenzione dai titoli edilizi. La nozione di sedi e locali allude a fabbricati e non ricomprende i campi di gioco aperti con le relative opere accessorie.

Nelle aree agricole opera inoltre il rigoroso regime degli artt. 54 e ss., l. reg. Lazio n. 38/1999, che subordina l’edificazione alla qualità di imprenditore agricolo e alla funzionalità del progetto alle esigenze produttive. Le attività sportive sono ammesse solo come attività imprenditoriali integrate e complementari a quelle agricole, caratteristiche che nella specie non ricorrono. La possibilità di adibire un immobile a sede associativa non consente dunque di disapplicare le tutele speciali.

Sul secondo motivo il Tribunale distingue quattro categorie di intervento. Per le opere del tutto prive di titolo e contrastanti con la disciplina agricola l’ordine di demolizione è legittimo. Per le opere assistite da titolo diverso dal permesso di costruire rileva invece il mancato esercizio della potestà di riesame entro il termine decadenziale: decorso tale termine, l’amministrazione può intervenire solo in autotutela, con i presupposti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies, l. n. 241/1990, ovvero con l’adozione diretta del provvedimento repressivo nel rispetto delle medesime condizioni sostanziali.

Quanto alla carenza di agibilità, la Corte ribadisce l’autonomia tra titolo edilizio e segnalazione certificata di agibilità: la relativa violazione legittima la dichiarazione di inagibilità, non un ordine di demolizione né prescrizioni a tutela della salute, come il divieto di permanenza oltre quattro ore nel campo interferito dall’elettrodotto. Per le strutture temporanee scadute la sanzione tipica è quella pecuniaria, non la demolizione.

Sui motivi aggiunti il Collegio ritiene manifestamente fondata la censura relativa alla sospensione della sanatoria. L’art. 36-bis, comma 6, d.P.R. n. 380/2001 consente l’interruzione del termine solo per esigenze istruttorie motivate e formulate in modo puntuale. La nota comunale si limita a richiamare l’art. 10, comma 2, d.P.R. n. 380/2001, disposizione del tutto estranea ai fatti, rendendo incomprensibile la ragione della sospensione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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