Sospensione dell’ingiunzione di pagamento di una tantum per gestione provvisoria di rivendita di generi di monopolio (TAR Abruzzo n. 159 del 25.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione cautelare di un’ingiunzione di pagamento può essere concessa quando sussistono i presupposti dell’urgenza, qualora l’esecuzione immediata del provvedimento impugnato possa pregiudicare la posizione del destinatario prima della decisione nel merito. In materia di gerenza provvisoria di una rivendita di generi di monopolio, il fumus boni juris può ravvisarsi nella manifesta sproporzione tra l’importo richiesto a titolo di una tantum, parametrato all’intera durata originariamente prevista, e il tempo effettivamente trascorso in gestione provvisoria. La valutazione della fondatezza delle censure è rimessa al giudizio di merito.
Il Fatto
La ricorrente, già socia di una società cessata che gestiva una Rivendita Speciale di generi di monopolio, riceveva una determinazione dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui le veniva ingiunto il pagamento di una somma a saldo dell’una tantum dovuta per la gestione in gerenza provvisoria della rivendita per un periodo di circa tre mesi. La determinazione impugnata, consegnata a mani, consentiva l’iscrizione a ruolo delle poste contestate e la successiva riscossione coattiva in danno della ricorrente. Quest’ultima proponeva ricorso chiedendo la sospensione dell’efficacia del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i presupposti per la concessione della tutela cautelare ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm. L’atto impugnato, se eseguito, avrebbe determinato l’iscrizione a ruolo e l’avvio della riscossione coattiva, con un pregiudizio immediato per la ricorrente che la decisione nel merito non potrebbe più rimuovere.
Quanto al fumus boni juris, il Collegio ha rilevato che le censure dedotte appaiono potenzialmente fondate nella parte in cui evidenziano una manifesta sproporzione tra il tempo effettivo di durata della gestione provvisoria e l’entità dell’importo richiesto, dichiaratamente parametrato all’intera durata originariamente prevista della gestione stessa. Tale profilo di possibile illegittimità costituisce elemento sufficiente per la concessione della misura cautelare in questa fase del giudizio.
L’accoglimento dell’istanza è stato disposto al fine di consentire la decisione re adhuc integra, rimettendo al merito la delibazione della fondatezza delle censure. Il Tribunale ha fissato l’udienza pubblica per la trattazione del ricorso e ha compensato le spese della fase cautelare in considerazione della natura della controversia.
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Nota della Redazione
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