Ammonimento per stalking condominiale: basta un quadro indiziario serio e univoco, non la prova del reato (TAR Lombardia n. 3904 del 23.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ammonimento del Questore per atti persecutori ex art. 8 del d.l. n. 11/2009, convertito in l. n. 38/2009, non richiede l’accertamento pieno della responsabilità penale dell’interessato, né la prova secondo lo standard del processo penale di tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 612-bis cod. pen. La misura assolve a una funzione preventiva e dissuasiva, sicché è sufficiente un quadro indiziario serio, coerente e univocamente orientato, dal quale l’Autorità di pubblica sicurezza possa trarre un ragionevole convincimento circa la plausibile sussistenza di condotte persecutorie, moleste o gravemente intrusive, potenzialmente suscettibili di evolvere in fatti di maggiore gravità. Al Questore è attribuito un potere ampiamente discrezionale, sindacabile dal giudice amministrativo solo nei casi di manifesta insussistenza dei presupposti di fatto o di manifesta irragionevolezza e sproporzione. Il diniego di accesso agli atti endoprocedimentali non costituisce di per sé vizio di legittimità dell’atto conclusivo del procedimento, essendo la relativa tutela azionabile con l’autonomo rito in materia di accesso.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava il provvedimento con cui il Prefetto aveva respinto il suo ricorso gerarchico avverso l’ammonimento emesso dal Questore per condotte di “stalking condominiale”. La misura era stata adottata su istanza di ben sei condomini, che avevano denunciato molestie, ingiurie, pedinamenti e atti di intimidazione, anche ai danni di minori. L’interessato deduceva la violazione del diritto di difesa per il mancato accesso agli atti, la genericità della motivazione e la sua totale estraneità alla vicenda, sostenendo che le condotte contestate fossero riferibili alla sola convivente.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il primo motivo, relativo alla lesione del diritto di difesa, osservando che la tutela contro il diniego di accesso è autonoma rispetto a quella impugnatoria: il diniego di accesso agli atti endoprocedimentali non costituisce vizio di legittimità dell’atto conclusivo. Nel caso di specie, gli atti istruttori sono stati comunque depositati in giudizio e il ricorrente non ha insistito per conoscere altri documenti, né ha proposto motivi aggiunti.

Quanto al secondo motivo, la motivazione della decisione prefettizia non è stata ritenuta generica, essendo l’atto idoneo a individuare le statuizioni considerate e le ragioni del mancato accoglimento delle circostanze difensive. Il quadro probatorio emerso dagli atti è apparso ampio e omogeneo, caratterizzato da condotte invasive, persistenti e assillanti, poste in essere dalla coppia nei confronti dei vicini, con un controllo continuo della vita condominiale. Ha rilevato, in particolare, il clima di forte apprensione creatosi nello stabile, confermato anche dalle denunce presentate dall’ammonita nei confronti di tutti i condomini, prive di fondamento.

Il terzo motivo è stato disatteso richiamando il costante indirizzo giurisprudenziale secondo cui l’ammonimento non richiede l’accertamento del fatto tipico del reato di atti persecutori, ma soltanto un giudizio prognostico ex ante sulla sussistenza di elementi indiziari del pericolo di reiterazione. La natura preventiva e dissuasiva della misura impone l’applicazione della regola del “più probabile che non”, con un sindacato del giudice amministrativo limitato ai casi di manifesta insussistenza dei presupposti o di manifesta irragionevolezza.

Nel caso concreto, il Collegio ha escluso l’estraneità del ricorrente, risultando testimoniati e non specificamente contraddetti episodi quali il pedinamento di un minore mentre si recava a scuola di danza e di condomini mentre portavano i cani fuori casa. La particolare attenzione nel rivolgere condotte intimidatorie verso minori non accompagnati dai genitori è stata considerata elemento tipico di condotte persecutorie, volte a colpire le famiglie nella parte più vulnerabile. Il ricorso è stato pertanto respinto, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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