Responsabilità del docente per meme offensivo lesivo dell’immagine dell’Ateneo (Cons. Stato n. 10323 del 23.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La pubblicazione, sul proprio profilo social, di un contenuto offensivo realizzato da altri non equivale di per sé ad approvazione del medesimo, mancando elementi positivi da cui desumere la condivisione come adesione. Grava tuttavia su chi utilizza i canali social un dovere di diligenza nel controllo del contenuto pubblicato, al fine di evitare la divulgazione di messaggi ingiuriosi o lesivi dei terzi. Ove il docente spenda su quel profilo la propria veste accademica, la diffusione del messaggio a un numero potenzialmente illimitato di utenti determina il coinvolgimento indiretto dell’immagine dell’Ateneo, con lesione dei doveri di comportamento nei rapporti privati. Il diritto di critica, anche politica e in forma di social network, incontra i limiti della verità e della continenza espressiva; il requisito dell’abitualità non è richiesto per la fattispecie degli atti che ledono la dignità o l’onore del professore. La valutazione della gravità dell’infrazione e della sanzione costituisce espressione di discrezionalità amministrativa, sindacabile solo per eccesso di potere nelle sue forme sintomatiche.

Il Fatto

Il ricorrente, professore ordinario presso un Ateneo milanese, condivideva sulla propria pagina Facebook un meme creato da altri, raffigurante una esponente istituzionale statunitense con un testo di contenuto denigratorio verso le donne che intendono fare carriera politica. La pubblicazione suscitava reazioni negative; il docente la rimuoveva pochi giorni dopo, accompagnando la cancellazione con parole di scusa e riconoscendo che il messaggio era di cattivo gusto.

L’Ateneo avviava il procedimento disciplinare, conclusosi con la sospensione per un mese dalle funzioni e dalla retribuzione, con corresponsione dell’assegno alimentare. Il TAR Lombardia, Milano, respingeva il ricorso. Il docente appellava, deducendo violazione della libertà di manifestazione del pensiero, lesione dell’immagine non configurabile, erronea sussunzione nella fattispecie di comportamento e difetto di proporzionalità.

La Motivazione della Corte

Il Collegio esclude anzitutto l’improcedibilità dell’appello per le sopravvenute dimissioni del docente, residuando un interesse patrimoniale e morale alla decisione. Nel merito, ritiene non condivisibile l’assunto del primo giudice secondo cui la mera pubblicazione, senza presa di distanza, equivale ad approvazione del contenuto: il richiamo all’id quod plerumque accidit non convince, occorrendo elementi di segno positivo, come confermato dalla giurisprudenza penale sui reati d’odio che richiede un “like” quale esplicita manifestazione di apprezzamento.

Resta però il dovere di diligenza del pubblicante: chi si avvale dei canali social deve controllare il contenuto altrui per verificarne il carattere offensivo. Il messaggio, di lettura immediata, veicola un giudizio grossolano e falso sulle modalità di condotta delle donne nella carriera politica; la successiva rimozione e le ammissioni del docente confermano la negligenza. L’esorbitanza dalla mera critica politica giustifica l’intervento dell’Ateneo a tutela della propria immagine.

Quanto al coinvolgimento dell’Istituzione, l’appellante non contesta di presentarsi sul profilo come docente. La commistione tra sfera privata e ruolo pubblico, unita al funzionamento del social medium e alla diffusione potenzialmente illimitata dei messaggi, determina l’inevitabile coinvolgimento indiretto dell’immagine dell’Ateneo, a nulla rilevando che il meme non criticasse l’Università. Il danno all’immagine è provato anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti fondate sulle reazioni suscitate.

Sul diritto di critica, il Collegio richiama i limiti di verità e continenza: il messaggio non si limita a una critica aspra ai personaggi pubblici, ma contiene un giudizio gratuitamente offensivo per le giovani ragazze, venendo meno alla continenza espressiva. Quanto alla fattispecie, la condotta integra sia l’art. 9 del Codice di comportamento dell’Ateneo sia gli atti che ledono la dignità o l’onore del professore; il requisito dell’abitualità è previsto solo per le distinte ipotesi della mancanza ai doveri di ufficio e della irregolarità di condotta, non per quella degli atti in genere. Prevale inoltre il criterio di gerarchia delle fonti sull’invocata specialità del Codice etico.

Infine, la sanzione è la meno afflittiva tra quelle previste, irrogata in misura pari a un dodicesimo del massimo: le attenuanti sono state vagliate e non si ravvisa violazione del principio di proporzione. L’appello è respinto, con compensazione delle spese tra le parti costituite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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