Silenzio-inadempimento su collaudo post-sisma e ordine di provvedere (TAR Sicilia n. 2462 del 13.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’Amministrazione che, pur senza abbandonare il procedimento, ne protragga l’istruttoria senza adottare l’atto conclusivo, non può mantenerlo indefinitamente in tale fase: sussiste l’obbligo giuridico di provvedere ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. Ai fini dell’accoglimento dell’azione avverso il silenzio non è sufficiente la mera inerzia, occorrendo uno specifico obbligo di provvedere sull’istanza del privato. L’attività istruttoria svolta non esclude la configurabilità del silenzio-inadempimento, che consiste nella mancata adozione dell’atto conclusivo, non nell’assenza assoluta di attività amministrativa. Il giudice del silenzio non può anticipare l’esito del procedimento né accertare la spettanza sostanziale del bene della vita. Il diritto di accesso presuppone l’esistenza di documenti detenuti dall’Amministrazione e non può tradursi in un ordine di ostensione di documentazione non rinvenuta.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di unità immobiliari danneggiate dal sisma del 1981, avevano beneficiato di un contributo pubblico per la demolizione e ricostruzione degli edifici. Completati i lavori e svincolata parte del contributo, la somma residua, pari a euro 34.654,45, era rimasta indisponibile per la mancata conclusione del collaudo tecnico-amministrativo.
Con nota del 25 marzo 2022 il Comune comunicava di non avere rinvenuto il fascicolo originario della pratica. Seguivano interlocuzioni e solleciti, con sopralluoghi più volte fissati e rinviati nel corso del 2024. Il Comune, ritualmente intimato, non si costituiva. I ricorrenti chiedevano quindi l’accertamento del silenzio e la condanna alla conclusione del procedimento.
La Motivazione della Corte
Il ricorso, qualificato alla luce del petitum sostanziale, è stato ricondotto in via principale all’azione avverso il silenzio-inadempimento di cui agli artt. 31 e 117 c.p.a., unitamente a una distinta domanda di accesso documentale.
La tempestività dell’azione è stata scrutinata in via preliminare. In assenza di un termine speciale di settore, il Collegio ha individuato il termine di conclusione nel termine ordinario di trenta giorni di cui all’art. 2 della legge n. 241 del 1990, con scadenza il 23 giugno 2025, rispetto al quale il ricorso è risultato tempestivo.
Nel merito, il Tribunale ha ritenuto sussistente lo specifico obbligo di provvedere. È documentata l’esistenza della pratica contributiva; ma decisiva è la successiva attività del Comune, che ha comunicato il mancato rinvenimento del fascicolo, ha proseguito l’istruttoria con richieste documentali e ha più volte fissato sopralluoghi finalizzati al collaudo. Da tali elementi emerge che il procedimento non è stato né concluso né abbandonato, essendo stati esercitati sino a epoca recente i poteri istruttori.
Proprio tale circostanza rende attuale l’obbligo di provvedere: il Comune, avendo trattato la pratica come pendente, non può mantenerla indefinitamente in fase istruttoria. L’inerzia rilevante non consiste nell’assenza di attività, ma nella mancata adozione dell’atto conclusivo nonostante il protrarsi dell’istruttoria e le reiterate istanze.
L’accertato obbligo delimita però la pronuncia. Il giudizio sul silenzio non può anticipare l’esito del procedimento né accertare la spettanza del saldo del contributo, ove essa presupponga ulteriori verifiche. Non può quindi essere accolta la pretesa di accertamento del diritto allo svincolo delle somme, né le censure su aggravamento, mezzi di prova alternativi e onere probatorio, attinenti alle modalità dell’istruttoria.
Quanto all’accesso documentale, la domanda è infondata: dagli atti emerge il mancato rinvenimento del fascicolo, non un diniego di ostensione. Il diritto di accesso presuppone documenti detenuti dall’Amministrazione. Il ricorso è accolto nei limiti dell’obbligo di provvedere entro sessanta giorni, con nomina del commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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