Annullato il decreto direttoriale che riscrive i criteri di indennizzo (TAR Lazio n. 14797 del 11.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale di una disposizione regolamentare adottata in forza di una specifica attribuzione normativa determina un vuoto normativo che non può essere colmato mediante un atto amministrativo applicativo o gestionale. Il ripristino di un assetto regolatorio coerente richiede un nuovo esercizio del potere normativo da parte degli organi a ciò competenti. Ne deriva che il decreto adottato dal solo organo dirigenziale, che individui ex novo il criterio di quantificazione di un indennizzo in sostituzione di quello caducato, è viziato per incompetenza, sovrapponendo impropriamente il momento della produzione della norma a quello della sua applicazione. L’efficacia erga omnes del giudicato, data la natura regolamentare dell’atto annullato, non esonera l’Amministrazione dal rispetto delle forme e delle competenze stabilite dalla legge.
Il Fatto
La controversia ha origine dai provvedimenti assunti dal Ministero resistente in attuazione del D.I. 27 novembre 2020, con cui sono state individuate le modalità operative per l’erogazione degli indennizzi previsti dall’art. 1, comma 1039, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205 a favore degli operatori di rete locali che hanno rilasciato le frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre nella liberazione della banda 700 MHz.
Con un precedente giudizio, la ricorrente aveva contestato l’an e il quantum delle somme liquidate in occasione della revoca del diritto d’uso di una frequenza, per i bacini provinciali di riferimento. Seguiva una sentenza di questa Sezione, poi modificata in motivazione dal Consiglio di Stato, Sez. VI, 9 dicembre 2024, n. 9858, che imponeva di individuare un criterio monetario intermedio e ragionevole. In esecuzione di tale pronuncia il Ministero ha adottato il decreto direttoriale del 20 febbraio 2025, applicando in via analogica il 50% della popolazione delle province interessate. Il ricorso per ottemperanza proposto dalla società è stato rigettato con Cons. Stato n. 8374/2025, che ha qualificato il provvedimento come attuazione e non violazione del giudicato. La società ha quindi riassunto il giudizio innanzi al TAR, deducendo l’incompetenza dell’organo e l’elusione del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il Collegio accoglie il ricorso, richiamando quale precedente conforme ai sensi degli artt. 74 e 88 c.p.a. la sentenza di questa Sezione n. 10968/2026, che ha ritenuto fondato il motivo di incompetenza formulato nei medesimi termini.
La questione centrale è stabilire se il vuoto normativo determinatosi per effetto dell’annullamento giurisdizionale di una disposizione regolamentare possa essere colmato con un atto amministrativo applicativo. L’art. 1, comma 1040, della legge n. 205 del 2017 attribuisce espressamente ai due Ministeri, in forma congiunta, il potere di individuare, mediante uno o più decreti, le modalità operative e le procedure di attuazione. In forza di tale previsione è stato adottato il D.I. 27/11/2020, che ha disciplinato in via generale e astratta i criteri di quantificazione. L’annullamento, per manifesta illogicità, dell’art. 3, comma 11, ha prodotto un vuoto che non poteva essere riempito da un atto meramente gestionale, ma richiedeva un nuovo esercizio del potere regolatorio.
Non convince la tesi dell’Amministrazione secondo cui, muovendo dall’efficacia inter partes delle pronunce di annullamento, sarebbe stato sufficiente un provvedimento attuativo limitato ai soggetti coinvolti nel giudizio. Non viene in rilievo l’estensione soggettiva del giudicato — che nella fattispecie ha efficacia erga omnes, data la natura regolamentare dell’atto annullato — bensì le modalità con cui le Amministrazioni competenti avrebbero dovuto esercitare il potere normativo residuo. Il giudicato non esonera, infatti, dall’obbligo di esercitare il potere nel rispetto delle forme e delle competenze stabilite dalla legge.
Il Collegio esclude che tale potere sia implicitamente riconosciuto dalla normativa di settore richiamata dalla difesa erariale. L’art. 3, comma 1, del D.I. 27/11/2020 si limita a prevedere un accantonamento dell’1% per sopravvenienze onerose, senza attribuire alcuna potestà di rideterminazione dei criteri di liquidazione. L’art. 2, comma 2, del decreto direttoriale 13 aprile 2021 consente unicamente la redistribuzione delle somme residue secondo criteri coerenti con quelli fissati dal medesimo D.I., i quali, tuttavia, risultano in parte caducati.
Il decreto impugnato non si esaurisce in un atto applicativo, ma realizza una duplice operazione: individua un nuovo criterio generale di determinazione dell’indennizzo per una specifica categoria di diritti d’uso e ne dispone contestualmente l’applicazione ai casi concreti. L’Amministrazione ha così riscritto la regola e, insieme, la ha posta in esecuzione, sovrapponendo il momento della produzione della norma a quello della sua applicazione. L’atto eccede dunque i limiti del provvedimento attuativo e invade l’ambito riservato ex lege al decreto interministeriale.
Accertata l’incompetenza, sono assorbiti gli ulteriori motivi, secondo il principio espresso da Cons. Stato, AP, 27 aprile 2015, n. 5: in tutte le situazioni di incompetenza il potere amministrativo non è stato ancora esercitato, sicché il giudice rileva il vizio e assorbe le altre censure. Il provvedimento è annullato; le spese sono compensate, con restituzione del contributo unificato.
Nota della Redazione
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