Densità dei pascoli civici: il bilanciamento cautelare privilegia la prosecuzione dell’attività pascoliva (TAR Abruzzo n. 204 del 30.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio cautelare avverso gli atti di approvazione del Piano annuale di Utilizzazione e Conservazione dei Pascoli, il Collegio deve procedere al bilanciamento degli interessi coinvolti, accordando prevalenza all’interesse del Comune e dei controinteressati alla prosecuzione dell’attività pascoliva in corso, anche a tutela del benessere degli animali da allevamento, rispetto all’interesse del ricorrente alla declaratoria di illegittimità del coefficiente di densità previsto dal piano. La domanda cautelare va rigettata per carenza del requisito del periculum in mora qualora l’interesse del ricorrente non sia connotato del necessario requisito dell’attualità e non si presti a essere gravemente pregiudicato dalla minore capienza del lotto assegnato rispetto a quella richiesta.
Il Fatto
Un cittadino impugnava dinanzi al TAR la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 4 maggio 2026, concernente il Piano annuale di Utilizzazione e Conservazione dei Pascoli, chiedendo l’annullamento, previa adozione di idonea misura cautelare, dell’atto e di ogni atto connesso e consequenziale. La controversia riguardava la determinazione del coefficiente di densità previsto nel piano, in vista delle assegnazioni dei terreni civici per le future stagioni pascolive.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha esaminato la domanda cautelare presentata in via incidentale, ai sensi dell’art. 55 cod. proc. amm., valutando la sussistenza dei presupposti per l’adozione di misure cautelari. L’indagine si è concentrata sul requisito del periculum in mora, ritenuto indispensabile per l’accoglimento dell’istanza.
I giudici hanno proceduto al bilanciamento degli interessi coinvolti nella fattispecie, dando prevalenza all’interesse del Comune e dei controinteressati alla prosecuzione dell’attività pascoliva in corso. A tal fine, il Collegio ha valorizzato anche l’esigenza di preservare il benessere degli animali da allevamento evitando loro le sofferenze derivanti da uno spostamento.
L’interesse del ricorrente, volto a ottenere la declaratoria di illegittimità del coefficiente di densità previsto nel piano, è stato ritenuto non attuale, in quanto riferito alle future stagioni pascolive, e comunque suscettibile di pregiudizio non grave, considerata la minore capienza del lotto assegnato rispetto a quanto richiesto con la domanda di assegnazione. Da ciò è derivato il rigetto dell’istanza per carenza del requisito del periculum.
Il Collegio ha poi regolato le spese della fase cautelare, disponendone la compensazione tra ricorrente e controinteressati in ragione della mancata soccombenza sostanziale, mentre nulla è stato statuito nei confronti del Comune di Fano Adriano, non costituito in giudizio.
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Nota della Redazione
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