Ordinanza di demolizione non notificata personalmente illegittima per violazione art. 11 (TAR Liguria n. 798 del 15.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
L’ordinanza di demolizione di opere abusive ha carattere plurimo con effetti scindibili nei confronti dei diversi destinatari, sicché l’annullamento pronunciato all’esito dell’impugnazione proposta da alcuni di essi non si estende agli altri, estranei a quel giudizio. La notifica dell’ordine di ripristino non assolve una mera funzione conoscitiva, ma deve essere effettuata personalmente a ciascun soggetto passivo, dovendo porre il destinatario in condizione di attivarsi per evitare l’acquisizione ex lege al patrimonio comunale. La notifica collettiva, effettuata in applicazione analogica dell’art. 11 D.P.R. n. 327/2001, è illegittima per difetto dell’eadem ratio con la disciplina sanzionatoria degli abusi edilizi, determinando l’indeterminatezza di un elemento essenziale del provvedimento quale l’indicazione del soggetto passivo. Ne consegue la possibilità, per il proprietario non responsabile dell’abuso ma destinatario di un’ingiunzione genericamente notificata, di ottenere l’annullamento dell’atto.

Il Fatto

Il ricorrente, proprietario di una porzione di terreno, impugnava l’ordinanza con cui il Comune aveva ingiunto la demolizione di un parcheggio abusivo, realizzato anni prima da un confinante su un’area collinare, e il ripristino dello stato dei luoghi. L’ingiunzione, emanata in esecuzione di una precedente sentenza che aveva condannato l’amministrazione ad attivarsi, era stata notificata in forma generica e cumulativa a tutti i proprietari delle particelle catastali interessate. Il ricorrente, estraneo alla realizzazione dell’abuso, deduceva la nullità dell’atto per violazione del giudicato, l’illegittimità dell’ordine nei suoi confronti e la violazione delle modalità di notifica. Nel giudizio si costituiva il Condominio, evocato dal ricorrente, eccependo l’improcedibilità del ricorso per intervenuto annullamento dell’ordinanza in un diverso giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR disattende l’eccezione di improcedibilità, rilevando che l’ordinanza demolitoria ha carattere plurimo con effetti scindibili: l’annullamento disposto all’esito dell’impugnazione proposta da altri destinatari produce effetti caducatori limitatamente alla parte che li riguarda e non si estende al ricorrente, estraneo a quel giudizio. Nel merito, il Collegio accoglie il terzo motivo, incentrato sulla violazione dell’art. 11 D.P.R. n. 327/2001. La notifica individuale dell’ordine di demolizione non è surrogabile né con le forme di comunicazione collettiva di cui all’art. 8 L. n. 241/1990, né con l’applicazione analogica della disciplina espropriativa, per la diversità di funzione e per il difetto dell’eadem ratio. La notifica dell’ordinanza non svolge una mera funzione pubblicitaria, bensì la finalità di porre il destinatario in condizione di attivarsi per evitare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. L’indicazione generica dei destinatari, mediante il solo riferimento alle particelle catastali, determina il difetto di un elemento essenziale del provvedimento, ribaltando sugli stessi l’onere di (auto)identificazione. L’annullamento dell’atto consente al ricorrente di conseguire il bene della vita, evitando di subire conseguenze negative in caso di inottemperanza all’ingiunzione. Il Condominio evocato in giudizio viene estromesso, non essendo destinatario dell’ordinanza, non avendo la proprietà delle particelle interessate dall’abuso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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