Annullamento dell’acquisizione caduca la rettifica del provvedimento (TAR Piemonte n. 1072 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’annullamento giurisdizionale del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale di un fondo, per difetto di motivazione in ordine all’area ulteriore rispetto al sedime degli abusi, esplica effetto caducante sul successivo atto di rettifica adottato dalla medesima amministrazione, stante la stretta connessione tra i due provvedimenti. Ne deriva che il ricorso proposto avverso l’atto di rettifica va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, con compensazione delle spese. La caducazione dell’atto presupposto, intervenuta in termini pienamente satisfattivi, priva il ricorrente di ogni utilità della decisione.
Il Fatto
La ricorrente impugnava la determinazione con cui il Comune aveva rettificato il proprio precedente accertamento di inottemperanza all’ordine di demolizione di opere edilizie, adeguandosi alla richiesta dell’Agenzia delle Entrate ai fini della trascrizione dell’atto. La rettifica si limitava all’inserimento dei dati anagrafici del soggetto inadempiente e dei dati catastali delle particelle da acquisire al patrimonio comunale.
Nel corso del giudizio, il provvedimento presupposto di acquisizione gratuita del fondo veniva annullato con sentenza della stessa Sezione, con motivazione integralmente richiamata per stralcio nella decisione in esame. L’annullamento interveniva in termini pienamente satisfattivi per l’interesse della ricorrente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ritenuto che l’annullamento del provvedimento di acquisizione gratuita al patrimonio comunale, oggetto di un separato giudizio, esplichi effetto caducante del successivo atto comunale di rettifica, oggetto del presente giudizio, in ragione della stretta connessione tra i due atti.
La sentenza richiamata per stralcio aveva accolto il motivo relativo all’acquisizione dell’intera area fondiaria, di superficie pari a mq. 913, determinata senza alcun calcolo dell’area di sedime delle porzioni contestate. Il Collegio aveva osservato che il limite normativo di dieci volte la superficie dell’opera abusiva, previsto dall’art. 31, comma 3, del d.P.R. 380/2001, non costituisce il parametro per l’acquisizione dell’intera area.
Mentre per l’acquisizione del manufatto abusivo e della relativa area di sedime opera l’automatismo dell’effetto acquisitivo in caso di inottemperanza all’ordine di demolizione, per l’individuazione di un’area ulteriore è richiesta una specifica motivazione, con l’esplicitazione delle ragioni e dei criteri di determinazione. Il riferimento è ai parametri di edificabilità dello strumento urbanistico vigente e, in caso di inedificabilità, a una valutazione sulla gravità dell’abuso e sulla funzionalità dell’area ulteriore.
L’acquisizione dell’intero lotto, giustificata con la necessità di accedere ai fabbricati per la demolizione, è stata ritenuta motivazione inadeguata: le operazioni di demolizione rispondono a un’esigenza contingente, non compatibile con un atto definitivo di trasferimento della proprietà al patrimonio comunale. Da qui la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuto difetto di interesse e la compensazione delle spese processuali.
Nota della Redazione
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