Disapplicazione della proroga delle concessioni bingo e ridefinizione del canone (TAR Lazio n. 6030 del 31.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le proroghe legislative delle concessioni per la raccolta del gioco del bingo, disposte dopo la scadenza del termine di trasposizione della direttiva 2014/23/UE, integrano una modifica del rapporto concessorio che, non rientrando nelle ipotesi derogatorie di cui all’art. 43, paragrafi 1 e 2, della direttiva medesima, è illegittima e obbliga il giudice nazionale alla disapplicazione della norma statale. Dall’illegittimità della proroga non deriva tuttavia l’esonero del concessionario dal versamento di un corrispettivo, che deve essere rideterminato dall’Amministrazione non in misura fissa e forfetaria, ma tenendo conto dei fatturati conseguiti e del bilanciamento dei vantaggi e dei sacrifici delle parti. La relativa controversia appartiene alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, vertendo sulla fase genetica del rapporto concessorio e non su profili meramente patrimoniali.

Il Fatto

La società ricorrente, già titolare di una concessione per il gioco del bingo scaduta e operante in regime di proroga tecnica, impugnava gli atti con cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli aveva dato applicazione all’art. 1, commi 123-125, della legge n. 197/2022, pretendo il pagamento di un corrispettivo una tantum di euro 181.125,00 per il periodo di proroga fino al 31 dicembre 2024. L’Agenzia eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il giudizio era stato sospeso in attesa della decisione della Corte di Giustizia sulle questioni pregiudiziali sollevate dal Consiglio di Stato in relazione ad analoghe proroghe delle concessioni bingo.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha innanzitutto respinto l’eccezione di difetto di giurisdizione, osservando che la controversia non verte sulla quantificazione del canone ma sulla legittimità stessa della proroga e del corrispettivo preteso, investendo la fase genetica del rapporto concessorio e la pretesa autoritativa dell’Amministrazione.

Nel merito, il Collegio ha richiamato la sentenza della Corte di Giustizia del 20 marzo 2025, resa nelle cause riunite da C-728/22 a C-730/22, secondo cui le proroghe delle concessioni bingo sono soggette alla direttiva 2014/23/UE e non rientrano nelle ipotesi derogatorie dell’art. 43, paragrafi 1 e 2, che consentono la modifica del rapporto senza una nuova procedura selettiva. Pur riguardando tale pronuncia la precedente proroga di cui all’art. 1, comma 1047, legge n. 205/2017, il TAR ne ha affermato l’applicabilità alla fattispecie, stante la sostanziale omogeneità del quadro normativo e unionale di riferimento.

Il Tribunale ha quindi ritenuto illegittima la proroga disposta dall’art. 1, commi 123-125, legge n. 197/2022 e ha disposto la disapplicazione della norma nella parte in cui prevede la proroga delle concessioni e la corresponsione di un canone fisso e invariabile di euro 181.125,00, non parametrato al fatturato dell’impresa. Accertata la violazione del diritto eurounitario, il TAR ha annullato la nota del 30 maggio 2023 e il presupposto avviso del 4 maggio 2023, che facevano pedissequa applicazione della legge disapplicata.

Il Collegio ha precisato che l’annullamento non lascia il rapporto privo di regolazione: l’esercente del gioco resta tenuto a corrispondere un’indennità, da determinarsi dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con provvedimenti discrezionali, anche provvisori, in base alla valutazione bilanciata dell’utilità ritratta, misurata sui fatturati conseguiti, e dei vantaggi e sacrifici delle parti.

Le spese sono state compensate per la complessità e la novità della controversia.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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