Estinzione del giudizio per mancata riassunzione dopo la sospensione del processo (TAR Lazio n. 5199 del 19.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sospensione del giudizio, disposta ai sensi dell’art. 79 c.p.a., impone alla parte interessata alla prosecuzione del processo di presentare istanza di fissazione di udienza entro il termine perentorio di novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, ex art. 80, comma 1, c.p.a. La mancata attivazione delle parti nel termine predetto determina l’estinzione del giudizio, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., con pronuncia rilevabile d’ufficio dal giudice. La declaratoria di estinzione ha carattere pregiudiziale e assorbente rispetto all’eventuale sopravvenuto difetto di interesse alla decisione, atteso che la dichiarazione di improcedibilità presuppone la permanente esistenza del giudizio.
Il Fatto
La ricorrente, candidata al concorso per l’ammissione ai corsi di laurea in Medicina e Chirurgia e Odontoiatria per l’anno accademico 2023/2024, impugnava la graduatoria unica nazionale e gli atti presupposti, deducendo plurimi vizi di legittimità avverso la mancata ammissione al corso. Costituitosi il contraddittorio, il TAR Lazio, con ordinanza n. 10384 del 2024, sospendeva il processo in attesa della definizione del giudizio di appello pendente avverso la sentenza n. 863 del 2024, che aveva annullato gli atti impugnati, onerando le parti di presentare istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla pubblicazione della decisione del Consiglio di Stato.
La sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024 veniva pubblicata in data 4 ottobre 2024, ma nessuna delle parti presentava istanza di fissazione di udienza nel termine indicato. Solo con atto del 28 gennaio 2026 la ricorrente dichiarava di non avere più interesse alla decisione, in vista dell’udienza pubblica dell’11 marzo 2026, nel corso della quale il collegio dava avviso alle parti, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile pronuncia di estinzione del giudizio per mancata riassunzione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, richiamata la disciplina della sospensione del processo di cui all’art. 79 c.p.a., ha rilevato che la ripresa del giudizio sospeso postula un impulso officioso della parte interessata alla definizione della controversia. L’art. 80, comma 1, c.p.a. impone, a tal fine, la presentazione dell’istanza di fissazione di udienza entro novanta giorni dalla comunicazione dell’atto che fa venir meno la causa della sospensione, termine avente natura perentoria.
Nel caso di specie, la sentenza del Consiglio di Stato n. 8005/2024, pubblicata il 4 ottobre 2024, aveva determinato il venir meno della causa di sospensione, senza che alcuna parte provvedesse alla riassunzione del giudizio nel termine prescritto. Il Collegio ha quindi applicato l’art. 35, comma 2, lett. a), c.p.a., dichiarando l’estinzione del giudizio per mancata prosecuzione o riassunzione nel termine perentorio fissato dalla legge.
Quanto alla dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse formulata dalla ricorrente, la Corte ha precisato che l’estinzione del processo assume carattere pregiudiziale e assorbente, poiché la declaratoria di improcedibilità presuppone la persistente esistenza del giudizio, venuta meno per effetto dell’estinzione stessa. L’esito in rito ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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