Silenzio assenso e inefficacia del diniego tardivo in infrastrutture di comunicazione elettronica (TAR Piemonte n. 913 del 20.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di autorizzazione alla realizzazione di infrastrutture di comunicazione elettronica disciplinato dall’art. 49 del d.lgs. n. 259/2003, decorso inutilmente il termine di trenta giorni dalla presentazione dell’istanza senza che l’Amministrazione concluda il procedimento con provvedimento espresso o indìca la conferenza di servizi, il titolo autorizzatorio si forma per silenzio-assenso. Si tratta di ipotesi speciale rispetto all’assenso tacito generale di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, che opera pur in presenza di interessi sensibili. La formazione del titolo consuma il potere dell’Amministrazione, che non può più provvedere sull’istanza se non previo annullamento in autotutela. Il preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990 non impedisce di per sé la formazione del silenzio-assenso e non è idoneo a sospendere il relativo termine. Il diniego sopraggiunto dopo la scadenza è inefficace ex lege, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990.

Il Fatto

Una società operante nel mercato delle comunicazioni elettroniche ha presentato in data 16 maggio 2025 alla Provincia un’istanza ex art. 49 del d.lgs. n. 259/2003 per l’autorizzazione di opere civili, scavi e occupazione di suolo pubblico lungo una strada provinciale, finalizzate alla posa di rete in fibra ottica.

La Provincia ha dapprima inoltrato un preavviso di rigetto ex art. 10-bis della legge n. 241/1990, poi si è dichiarata disponibile al rilascio dei titoli subordinandolo a prescrizioni sui ripristini, quindi in data 17 ottobre 2025 ha adottato il diniego espresso, motivato sull’omessa valutazione di soluzioni tecniche alternative e sul pregiudizio arrecato all’infrastruttura stradale. La società ha impugnato il provvedimento, deducendo la violazione della disciplina di settore e l’avvenuta formazione del titolo per silenzio-assenso, con conseguente inefficacia degli atti successivi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio accoglie il ricorso ritenendo assorbente il secondo motivo, incentrato sull’art. 49, comma 7, del d.lgs. n. 259/2003. La norma stabilisce che, trascorso il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda senza che l’Amministrazione abbia concluso il procedimento con un provvedimento espresso ovvero abbia indetto un’apposita conferenza di servizi, l’istanza si intende in ogni caso accolta.

La disposizione attribuisce carattere prioritario all’esigenza di assicurare la realizzazione delle infrastrutture e del relativo servizio pubblico. Il silenzio-assenso costituisce ipotesi speciale rispetto a quella generale di cui all’art. 20 della legge n. 241/1990, poiché il titolo si forma per silentium anche quando sono coinvolti interessi critici o sensibili. Il Collegio richiama sul punto TAR Liguria n. 304 del 2026.

L’operatività dell’istituto comporta la consumazione del potere di provvedere sull’istanza: l’Amministrazione non può più pronunciarsi sulla domanda se non previo annullamento in autotutela del titolo tacitamente formatosi, secondo il principio espresso da TAR Campania, Napoli, n. 5938 del 2022.

Nel caso concreto, all’istanza del 16 maggio 2025 ha fatto seguito un primo preavviso di rigetto, mentre il diniego finale è sopraggiunto soltanto il 17 ottobre 2025. Il Collegio osserva che, anche a non voler accedere all’orientamento che esclude l’effetto sospensivo del preavviso nelle procedure a silenzio-assenso del Codice delle comunicazioni elettroniche (richiamate Cons. Stato n. 898 del 2025 e Cons. Stato n. 3657 del 2025), il preavviso sospende i termini di conclusione del procedimento, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine. Esso non è quindi di per sé idoneo a impedire la formazione del titolo, che opera ex lege.

Il Collegio rileva inoltre che, ai sensi dell’art. 49, comma 2, del d.lgs. n. 259/2003, l’Amministrazione avrebbe potuto richiedere, per una sola volta ed entro dieci giorni dalla ricezione dell’istanza, l’integrazione documentale, con nuova decorrenza del termine: evenienza che nel caso di specie non si è verificata. Il ricorso è pertanto accolto, con accertamento del silenzio-assenso e declaratoria di inefficacia della nota di diniego del 17 ottobre 2025, ai sensi dell’art. 49-ter del d.lgs. n. 259/2003 e dell’art. 2, comma 8-bis, della legge n. 241/1990. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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