Sostituzioni nelle quote societarie e intento elusivo della normativa antimafia (Cons. Stato n. 10207 del 22.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di informazione antimafia interdittiva, le sostituzioni negli organi sociali e nella titolarità delle quote societarie, effettuate da chi conviva stabilmente con il destinatario di sentenze di condanna per i reati di cui all’art. 84, comma 4, lett. f), d.lgs. n. 159/2011, quando per tempi, valore economico delle transazioni, reddito dei soggetti coinvolti e qualità professionali dei subentranti denotino l’intento di eludere la normativa antimafia, sono di per sé sintomatiche del pericolo di condizionamento. Il pericolo non si fonda sul solo rapporto di parentela tra i rappresentanti dell’impresa e il soggetto controindicato, ma sulla manovra diretta a schermare il legame di cointeressenza. La proiezione temporale del disegno elusivo è sganciata da un termine rigido di efficacia: l’esigenza preventiva è indipendente da un predefinito orizzonte temporale.
Il Fatto
La società appellante, che esercita allevamento di bovini e bufalini con produzione di latte crudo, è stata destinataria di una informativa antimafia interdittiva emessa dalla Prefettura nel marzo 2021. Il Gruppo Ispettivo Antimafia aveva ravvisato il rischio infiltrativo nella cessione di quote avvenuta nel 2014 da parte di una socia, divenuta poi moglie di un soggetto condannato, tra l’altro, per il reato di cui all’art. 416-bis cod. pen.
Il provvedimento interdittivo e la nota di A.G.E.A. di decadenza dai contributi sono stati impugnati davanti al TAR Campania, che ha respinto il ricorso. La società ha proposto appello, chiedendo la riforma della sentenza.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge l’appello. Il primo passaggio argomentativo riguarda la censura con cui l’appellante riduceva la costruzione indiziaria al solo rapporto di affinità tra gli attuali soci e il soggetto controindicato. Secondo la Corte, quella censura non colpisce la ragione fondante del provvedimento.
L’art. 84, comma 4, lett. f), d.lgs. n. 159/2011 fornisce schemi indiziari tipizzati. La fattispecie si realizza quando le operazioni di modifica soggettiva degli organi o della proprietà dell’impresa, poste in essere da chi convive stabilmente con il destinatario di una condanna, indicano per modalità soggettive, oggettive e temporali l’intento elusivo. La norma non richiede che i subentranti siano legati da rapporto di parentela con il soggetto controindicato: ciò che conta è la manovra volta a sviare l’attenzione dell’Amministrazione.
Il carattere risalente della cessione di quote non inficia la valenza sintomatica. Il decorso di sette anni non confina la situazione tra le circostanze bisognevoli di attualizzazione, perché la proiezione temporale del disegno elusivo non è ancorata a un termine predeterminato. La Corte ritiene inoltre ragionevole presumere che i fatti per cui il soggetto è stato arrestato e condannato risalgano a epoca precedente; lo stretto rapporto coniugale rende improbabile l’ignoranza delle vicende criminali.
Quanto all’assenza di rapporti con la P.A. fino al 2018, la formale recisione dei legami non presuppone l’imminente instaurazione di rapporti pubblici: era sufficiente la potenziale attitudine dell’attività a attingere alle risorse pubbliche. Le informazioni di segno negativo hanno valore neutro e sono assorbite dagli elementi positivi. L’incensuratezza e l’assenza di indici patrimoniali non dimostrano l’erroneità della prognosi: la funzione preventiva opera in ottica anticipatoria.
Le risultanze positive del controllo giudiziario non inficiano la legittimità dell’informativa. La legittimità va esplorata ex post sulla plausibilità del ragionamento indiziario; il controllo si sviluppa pro futuro, mirando alla capacità dell’impresa di affrancarsi dall’influenza mafiosa. La Corte esclude quindi la carenza sopravvenuta di interesse, rilevando la contraddittorietà della domanda subordinata rispetto alla richiesta principale di riforma e l’effetto solo ex nunc dell’informativa liberatoria. Le spese sono compensate.
Nota della Redazione
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