Obbligo di ottemperanza al giudicato sulla carta del docente (TAR Lombardia n. 3099 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento della carta del docente, una volta passata in giudicato, è titolo esecutivo azionabile in sede di giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo. L’accoglimento del ricorso ex art. 114 cod. proc. amm. richiede la prova documentale della spettanza degli importi riconosciuti e l’assenza di una deduzione di avvenuto adempimento da parte dell’Amministrazione. Decorso il termine di 120 giorni dalla notifica della sentenza, il ricorso è procedibile e il giudice amministrativo può ordinare all’Amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro un termine assegnato, nominando fin d’ora un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza, senza che sia dovuto alcun compenso al commissario, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa.
Il Fatto
La parte ricorrente aveva ottenuto dal Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, una sentenza che condannava il Ministero dell’Istruzione e del Merito a riconoscere la carta del docente per gli anni scolastici indicati, per un importo complessivo di 2.000,00 euro. La sentenza era stata notificata al Ministero il 13 agosto 2025 e su di essa si era formato il giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.
A fronte dell’inadempimento dell’Amministrazione, la parte ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma, senza dedurre alcuna circostanza relativa all’avvenuto pagamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, ritenendola sussistente in quanto, dopo la notifica della sentenza, era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 del decreto legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito in legge 28 febbraio 1997, n. 30.
Nel merito, il ricorso è stato ritenuto fondato. La pretesa concernente la spettanza degli importi riconosciuti dalla sentenza passata in giudicato risultava sorretta da idonea documentazione, mentre l’Amministrazione non aveva dedotto di aver adempiuto. Il TAR ha pertanto dichiarato l’inottemperanza del Ministero, assegnando un termine di 90 giorni dalla notifica della sentenza per l’accredito degli importi, detratti gli eventuali pagamenti medio tempore effettuati.
Per il caso di perdurante inottemperanza, il Collegio ha nominato fin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza. Questi assumerà le funzioni solo qualora investito direttamente dal creditore, trascorso il termine assegnato all’Amministrazione, e provvederà entro i successivi 60 giorni a determinare l’importo ancora dovuto e ad adottare gli atti necessari. L’attività demandata al commissario non comporta alcun compenso, trattandosi di funzioni rientranti nei compiti istituzionali di un dipendente pubblico preposto alla gestione della spesa pubblica.
Il TAR ha infine condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite, liquidate in 800,00 euro oltre IVA e CPA, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario. La liquidazione ha tenuto conto del limitato impegno richiesto al difensore in una causa seriale che non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, in conformità alla giurisprudenza del Consiglio di Stato richiamata in motivazione.
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