Tettoie su suolo vincolato sanabili solo con permesso di costruire (TAR Campania n. 725 del 17.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le opere edilizie realizzate in assenza totale del permesso di costruire non sono riconducibili all’accertamento di conformità semplificato di cui all’art. 36 bis del testo unico dell’edilizia, che presuppone interventi in parziale difformità dal titolo o in assenza o difformità dalla segnalazione certificata di inizio attività. La mancanza del presupposto sostanziale esclude la configurabilità del silenzio assenso, rendendo irrilevante il decorso dei termini procedimentali. Su suolo interamente vincolato dal punto di vista paesaggistico, l’istanza di compatibilità paesaggistica è ammissibile solo se sussistono i presupposti dell’accertamento di conformità urbanistico-edilizia. Il diniego dell’accertamento non ha effetto caducante sull’ordinanza di demolizione, ma ne determina la sola temporanea sospensione, che cessa con il rigetto dell’istanza: l’ordine riacquista vigore senza nuova ingiunzione né ulteriore termine per l’ottemperanza.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di un immobile in Positano, presentano il 5 agosto 2024 una domanda di accertamento di compatibilità paesaggistica e di conformità urbanistico-edilizia ai sensi dell’art. 36 bis del testo unico dell’edilizia, riferita a quattro manufatti già oggetto dell’ordinanza di demolizione n. 34 del 20 giugno 2022. Le opere consistono in tettoie per il ricovero di animali da cortile e per il deposito di materiale edile.
La Commissione locale per il paesaggio esprime parere non favorevole il 7 novembre 2024; la Soprintendenza formula il preavviso di rigetto il 12 febbraio 2025 e il parere definitivo contrario il 16 aprile 2025. Con provvedimento n. 9698 del 17 giugno 2025 il Comune respinge l’istanza e dichiara che ha ripreso efficacia l’ordinanza di demolizione. I ricorrenti impugnano dinanzi al TAR, che in sede cautelare sospende gli effetti del provvedimento limitatamente all’ordine di demolizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce il quadro procedimentale e individua il nucleo centrale del diniego non nell’acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, bensì nella considerazione che le opere sarebbero state eseguite in assenza del permesso di costruire. Da qui l’esclusione dell’art. 36 bis e la riconduzione dell’istanza, semmai, all’art. 36 dello stesso testo unico.
Su questa base il primo motivo, che deduce la formazione del silenzio assenso per decorso dei termini perentori di 90 e 180 giorni, è dichiarato inammissibile per difetto d’interesse. Essendo l’istanza non riconducibile alla fattispecie astratta disciplinata dall’art. 36 bis, il decorso del tempo resta irrilevante, perché manca il presupposto sostanziale della formazione del consenso tacito.
Il secondo motivo è esaminato nel merito. La censura relativa all’avvenuta acquisizione del bene al patrimonio comunale è fondata, alla luce della sentenza del medesimo TAR n. 1929 del 2024, che, dichiarando improcedibile il ricorso contro l’ordinanza di demolizione e l’atto di acquisizione, ha ritenuto che l’istanza di sanatoria abbia privato di efficacia l’ordine di demolizione. Tale fondatezza non basta, però, a travolgere il provvedimento.
La censura dirimente — l’applicabilità dell’art. 36 bis perché le tettoie non avrebbero richiesto permesso di costruire né autorizzazione paesaggistica — è infondata. Le opere, pur di dimensioni ridotte, avrebbero richiesto entrambi i titoli. Il territorio di Positano è interamente vincolato dal punto di vista paesaggistico e ambientale fin dal decreto ministeriale del 23 gennaio 1954; la domanda di compatibilità paesaggistica resta astrattamente possibile solo se sussistono i presupposti dell’istanza ex art. 36 bis. I manufatti sono pertinenziali e accessori rispetto a un edificio principale privo di valido titolo abilitativo, interessato da una pratica di condono non definita: la domanda di condono sottrae le opere alle sanzioni, ma non consente ulteriori ampliamenti, per i quali occorre apposito permesso di costruire. Si tratta dunque di opere in assenza totale del titolo, non in parziale difformità, e pertanto non sanabili con il modulo semplificato.
Il terzo motivo, sull’incompetenza, è infondato perché l’istanza paesaggistica non avrebbe potuto essere presentata secondo il modulo dell’art. 36 bis. Il quarto motivo, sulla reviviscenza dell’ordinanza di demolizione, è parimenti infondato: la presentazione dell’istanza di accertamento di conformità non ha effetto caducante sull’ordine di demolizione, ma ne determina la sola temporanea sospensione, che cessa con il rigetto, senza necessità di nuova ingiunzione né di ulteriore termine (Cons. Stato, Sez. II, sentenza 03/03/2026, n. 1675). Il ricorso è respinto; le spese sono interamente compensate.
Nota della Redazione
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