Ottemperanza al giudicato sulla carta docenti e poteri del commissario ad acta (TAR Campania n. 1693 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza per l’esecuzione del giudicato formatosi su sentenza del giudice ordinario, l’amministrazione è tenuta a dare esatta ed integrale esecuzione al titolo, decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica previsto dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996. Accertata l’inerzia, il giudice amministrativo dichiara l’obbligo di conformarsi al giudicato e nomina il commissario ad acta, il cui potere non esclude quello concorrente dell’amministrazione di provvedere spontaneamente. La misura compulsoria di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è quantificata negli interessi legali sul dovuto, con limite massimo del 10% dell’importo del giudicato, per preservarne la funzione compulsoria ed evitare locupletazioni inique.
Il Fatto
Il ricorrente, docente con contratti a tempo determinato, ha agito in ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. per conseguire l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, che aveva accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui per quattro annualità tramite la c.d. carta elettronica del docente, di cui all’art. 1, legge n. 107/2015, con condanna dell’amministrazione all’erogazione di un buono di € 2.000,00 e al pagamento delle spese.
Il titolo, munito di attestazione di conformità, è stato notificato all’amministrazione il 1° ottobre 2024 ai fini dell’esecuzione, senza che fosse proposta impugnazione: il giudicato si è formato, come certificato dalla cancelleria. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’amministrazione, la nomina di un commissario ad acta e la fissazione di una penale per l’ulteriore ritardo. Il Ministero si è costituito con atto di stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti processuali dell’azione. È rispettato il termine di cui all’art. 114, comma 1, cod. proc. amm., trattandosi di ottemperanza, nonché quello dell’art. 87, comma 2, lett. d), cod. proc. amm.
Nel merito, la sentenza posta a fondamento dell’azione risulta passata in giudicato per mancata impugnazione, come attestato dalla cancelleria. È inoltre decorso infruttuosamente il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto per le esecuzioni forzate nei confronti delle pubbliche amministrazioni dall’art. 14 del D.L. n. 669/1996, convertito con modificazioni nella legge n. 30/1997. La novella dell’art. 479 cod. proc. civ. ha reso superflua l’apposizione della formula esecutiva, essendo sufficiente la copia attestata conforme.
Poiché l’amministrazione non ha allegato alcuna prova dell’adempimento, il Tribunale ha dichiarato l’obbligo di dare esatta ed integrale esecuzione al titolo nel termine di 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, con deposito della prova mediante documentazione conforme alle disposizioni sul processo amministrativo telematico.
In accoglimento della domanda, è stato nominato commissario ad acta il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici presso il Ministero, con facoltà di delega, il quale, decorso inutilmente il termine, porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà curare l’allocazione della somma in bilancio e le fasi di impegno, liquidazione e pagamento, precisandosi che l’esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittima causa di impedimento.
È stata inoltre accolta, nei limiti indicati, la domanda di condanna al pagamento dell’astreinte ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., calcolata negli interessi legali su quanto risultante dal giudicato, con decorrenza dal sessantesimo giorno dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento spontaneo, con limite massimo del 10% dell’importo dovuto. Il Collegio richiama l’Adunanza Plenaria n. 8/2021, che ammette l’esercizio concorrente del potere dell’amministrazione e del commissario, e l’Adunanza Plenaria n. 7/2019, sulla necessità di un tetto massimo alla penalità per preservarne la funzione compulsoria. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate con riduzione del 50% trattandosi di ricorso seriale, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
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Nota della Redazione
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