L’antistatarietà legittima il legale ad agire in proprio per l’ottemperanza (TAR Lombardia n. 3115 del 12.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La liquidazione delle spese di lite in favore del procuratore antistatario fa nascere un credito autonomo e distinto in capo al legale, diverso e ulteriore rispetto a quello della parte, che legittima il legale stesso ad agire in proprio per l’ottemperanza al giudicato. Decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso, ordina all’amministrazione di dare esecuzione alla sentenza e nomina sin d’ora il commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza. La domanda di condanna al pagamento della penalità di mora ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. deve invece essere respinta quando la sanzione risulti manifestamente iniqua, tenuto conto dell’esiguità del debito e delle peculiarità del debitore pubblico.
Il Fatto
Un avvocato, difensore antistatario della parte vittoriosa in un giudizio dinanzi al Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 1.030,00 oltre accessori, con distrazione in suo favore. La sentenza, non appellata, era stata notificata all’amministrazione, che tuttavia non aveva provveduto al pagamento.
Stante l’inerzia, il legale ha proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Lombardia, chiedendo l’esecuzione del giudicato nella parte relativa alle spese. Si sono costituiti il Ministero e l’Ufficio Scolastico Regionale, con memoria di mera forma, senza formulare deduzioni sull’an e sul quantum del credito.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente affermato che la liquidazione delle spese in favore del legale antistatario genera un credito autonomo e distinto rispetto a quello della parte, con la conseguenza che il legale è legittimato ad agire in proprio per ottenerne l’esecuzione. Tale principio, già affermato dalla giurisprudenza di legittimità, fonda la legittimazione attiva del ricorrente.
Nel merito, il Collegio ha verificato che, rispetto al titolo giudiziale, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997, e che l’amministrazione non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. La costituzione in giudizio dell’amministrazione con memoria di mera forma, senza contestazioni, ha comportato l’accoglimento del ricorso e la declaratoria di inottemperanza.
Il Tribunale ha quindi ordinato all’amministrazione di dare esecuzione al giudicato entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della sentenza, nominando sin d’ora, per il caso di ulteriore inerzia, commissario ad acta il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia, con facoltà di delega, precisando che il compenso è compreso in quello istituzionale già percepito.
Quanto alla domanda di condanna al pagamento di un’ulteriore somma ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Collegio l’ha respinta, ritenendo la penalità di mora manifestamente iniqua in considerazione dell’esiguità del debito e delle difficoltà di adempimento collegate ai vincoli di bilancio della finanza pubblica. Il riconoscimento degli interessi legali è stato considerato misura idonea a compensare il ritardo.
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Nota della Redazione
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