Contributo TLC: rendiconto AGCOM annullato in parte per difetto di motivazione (TAR Lazio n. 646 del 13.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il rendiconto annuale adottato da AGCOM ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 è atto autonomamente impugnabile, perché assolve una funzione di controllo e riequilibrio ex post del sistema di finanziamento, distinta dalla deliberazione contributiva a monte, e conserva attitudine lesiva anche quando quest’ultima sia stata annullata. La legittimità del rendiconto presuppone che l’Autorità espliciti, per ciascuna attività finanziata, la riconducibilità alle funzioni tassative dell’art. 16 del CECE, con indicazione della relativa fonte normativa attributiva del potere. La generica finalità di tutela del consumatore non giustifica, di per sé, la traslazione dei costi di funzionamento sugli operatori. L’eventuale avanzo tra contributi riscossi e costi sostenuti non prova, da solo, l’illegittimità della stima, essendo fisiologicamente governato dal meccanismo delle rettifiche.

Il Fatto

Una società operante nel settore delle comunicazioni elettroniche ha impugnato davanti al TAR Lazio la delibera 268/23/CONS con cui AGCOM ha approvato il rendiconto per il 2022, redatto ai sensi dell’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003. La ricorrente contesta che l’Autorità abbia posto a carico del contributo TLC l’intero complesso delle attività svolte nel settore, anziché le sole funzioni indicate dall’art. 16 della Direttiva UE 2018/1972, recepita dal d.lgs. n. 207/2021.

AGCOM e un altro operatore si sono costituiti in giudizio. L’Autorità ha eccepito in via preliminare l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che l’annullamento ormai definitivo della delibera contributiva per l’annualità 2022 avrebbe già integralmente soddisfatto l’interesse sostanziale della ricorrente, e che il rendiconto, di natura meramente ricognitiva, sarebbe privo di contenuto precettivo autonomo.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge le eccezioni preliminari. L’art. 16, comma 4, del d.lgs. n. 259/2003 configura la rendicontazione come fase autonoma del meccanismo di finanziamento, preordinata a verificare la corrispondenza tra costi amministrativi effettivamente sostenuti e contributi riscossi e a consentire le eventuali rettifiche. Il rendiconto assolve dunque una funzione di controllo e riequilibrio ex post, distinta da quella previsionale della delibera contributiva. Ne consegue che l’annullamento di quest’ultima non priva il rendiconto di autonoma attitudine lesiva, potendo esso incidere sulle posizioni degli operatori negli esercizi successivi.

Nel merito il ricorso è solo parzialmente fondato. Il Collegio richiama la giurisprudenza europea — Corte di Giustizia, sentenza 18 luglio 2013, C-228/12, e ordinanza 29 aprile 2020, C-399/19 — secondo cui i costi finanziabili non coincidono con l’insieme delle spese di funzionamento dell’Autorità, ma con i costi amministrativi relativi alle tre categorie di attività di gestione, controllo e applicazione del regime di autorizzazione generale, dei diritti d’uso e degli obblighi specifici. Richiama altresì la giurisprudenza nazionale (Cons. Stato, sez. VI, n. 6828 del 2023 e n. 10635 del 2023), che impone di riferire ai diritti amministrativi i soli costi per i quali risulti in modo chiaro ed evidente il nesso con le attività finanziabili, secondo un criterio di stretta pertinenza.

Su tale base il Collegio riconosce che l’impianto generale del rendiconto 2022 è sostanzialmente corretto: le attività sono censite analiticamente negli allegati, ricondotte alle tre macro-categorie CE-1, CE-2 e CE-3, e i costi attribuiti distinguendo unità core e non core secondo criteri proporzionali e trasparenti. Le doglianze che contestano in termini generali l’impostazione metodologica sono pertanto infondate.

Permane tuttavia un deficit motivazionale su specifiche poste. Il rendiconto non chiarisce le ragioni della riconduzione all’art. 16 CECE dei pareri resi ad AGCM in materia di pratiche commerciali scorrette, specie quando riguardino soggetti estranei al mercato TLC. Analogo vizio riguarda l’inclusione del “Tavolo Telco e consumatori”, della gestione del Contact Center multicanale e della gestione delle richieste di informazioni. Per tali voci la finanziabilità resta subordinata a un onere motivazionale rafforzato, che individui la fonte normativa attributiva del potere e ne espliciti la riconducibilità alle funzioni dell’art. 16 CECE.

Il Collegio precisa inoltre che la mancata valorizzazione dei costi estranei all’art. 16 non integra autonomo vizio, ma il positivo saldo tra contributi e costi e il cospicuo avanzo non provano di per sé l’illegittimità della stima, trovando il proprio governo nel meccanismo delle rettifiche. Il secondo motivo resta assorbito. L’accoglimento parziale comporta l’obbligo per AGCOM di individuare, per ogni attività, la funzione perseguita e la relativa norma di riferimento, espungendo le voci non strettamente strumentali. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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