Silenzio del Comune su assistenza educativa PEI per disabile grave (TAR Calabria n. 110 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di assistenza educativa in favore degli alunni con disabilità, gli artt. 12, commi 2 e 3, e 13, comma 3, della legge n. 104/1992 pongono a carico dei comuni una vera e propria obbligazione ex lege, direttamente azionabile dal genitore che ne faccia richiesta. Il diritto all’assistenza specialistica alla comunicazione, quantificato nel PEI, va garantito integralmente e senza margini di discrezionalità, così che il silenzio serbato dall’ente sull’istanza integra inadempimento illegittimo. Il giudice amministrativo, ex artt. 31 e 34, comma 1, lett. c), cod. proc. amm., accerta l’illegittimità dell’inerzia e condanna il comune all’attivazione delle ore dovute entro un termine assegnato.

Il Fatto

I genitori di un minore con disabilità in situazione di gravità chiedono al Comune l’assegnazione di 22 ore di assistenza educativa, come previste dal PEI relativo all’anno scolastico in corso. La richiesta è preceduta dalla nota dell’Istituto comprensivo, che segnala il fabbisogno, e seguita da una diffida notificata il 22.10.2025. L’ente locale non risponde.

I ricorrenti adiscono quindi il TAR Calabria per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio, per il riconoscimento del diritto del figlio alle ore indicate e per il risarcimento del danno. Il Comune, ritualmente evocato, non si costituisce. Il Collegio preavvisa un possibile profilo di difetto di giurisdizione, poi superato dalla precisazione della domanda.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto la questione di giurisdizione. Il preavviso muoveva dal fatto che le allegazioni iniziali richiamavano il progetto di vita sottoscritto dal Comune nel 2023, materia che avrebbe potuto orientare verso il giudice ordinario. I ricorrenti precisano però che la diffida del 22.10.2025 non si fonda su quel progetto, ormai scaduto, ma sull’art. 13, comma 3, della legge n. 104/1992. La controversia attiene quindi all’erogazione di un pubblico servizio e rientra nella giurisdizione amministrativa ex art. 133, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

Nel merito, il Collegio ricostruisce il quadro normativo. L’art. 12, comma 2, della legge n. 104/1992 garantisce il diritto all’educazione e all’istruzione dell’alunno con disabilità; l’art. 13, comma 3, fermo l’obbligo degli enti locali di fornire l’assistenza per l’autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali, prevede le attività di sostegno. La giurisprudenza richiamata è univoca nell’individuare in capo ai comuni la competenza alla predisposizione dei servizi di assistenza igienico-personale e per l’autonomia e la comunicazione.

Si tratta, osserva il Collegio, di una vera e propria obbligazione che la legge pone direttamente a carico degli enti chiamati a darvi attuazione. Non si verte quindi in ambito di discrezionalità amministrativa, ma di attività vincolata.

In fatto, risulta che il Comune, pur sollecitato dall’Istituto scolastico e poi dai genitori, ha assicurato al minore soltanto 12 ore di assistenza, a fronte delle 22 previste dal PEI 2025/2026. L’inerzia sull’istanza viola sia l’art. 2 della legge n. 241/1990 sia la disciplina speciale di settore. Coglie nel segno, pertanto, anche la domanda di accertamento del diritto alle ore dovute, pronunciabile ex art. 31, comma 3, cod. proc. amm., non residuando margini discrezionali né adempimenti istruttori.

Il ricorso è accolto quanto alla domanda avverso il silenzio: il Collegio accerta l’illegittimità del contegno inerte e condanna il Comune ad attivare l’assistenza educativa, pari a 22 ore, entro venti giorni dalla notificazione. La richiesta di nomina del Commissario ad acta resta riservata all’esito dell’eventuale inutile decorso del termine. La domanda risarcitoria è invece rimessa sul ruolo ordinario ex art. 117, comma 6, cod. proc. amm., con spese riservate alla definizione integrale della lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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