Cessazione della materia del contendere nell’annullamento in autotutela dell’ordinanza di demolizione (TAR Lazio n. 11384 del 22.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso alla proposizione dell’azione giudiziaria, rendendo inutile la prosecuzione del processo. Essa si distingue dall’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, che ricorre quando sopravvenga un assetto ostativo alla realizzazione dell’interesse sostanziale. L’annullamento in autotutela, da parte dell’amministrazione, del provvedimento ripristinatorio impugnato e del relativo atto di convalida comporta la piena realizzazione dell’interesse legittimo di natura oppositiva azionato dal ricorrente, con conseguente declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava l’ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi emessa dal Comune per opere edilizie realizzate in assenza di titolo abilitativo, deducendo la violazione delle norme sulla comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di istruttoria e l’illegittimità della previsione dell’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. Con motivi aggiunti, il gravame veniva esteso al successivo atto di convalida. Nelle more del giudizio, il Comune adottava un provvedimento di annullamento in autotutela sia dell’ordinanza di demolizione sia della convalida, riservandosi l’emissione di un nuovo provvedimento correttamente redatto. Il ricorrente e il Comune resistente eccepivano il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a. Valorizzando la distinzione, già tracciata dal Consiglio di Stato, tra la sentenza dichiarativa della cessazione della materia del contendere, espressamente regolata nell’ambito delle sentenze di merito, e la sentenza di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, qualificata come sentenza di rito ai sensi dell’art. 35 c.p.a., il Tribunale ha rimarcato che la prima postula la realizzazione piena dell’interesse sostanziale sotteso all’azione, mentre la seconda ricorre quando sopravvenga un assetto ostativo al conseguimento del bene della vita.
Nel caso di specie, l’annullamento in autotutela sia del provvedimento ripristinatorio impugnato con il ricorso introduttivo sia del relativo atto di convalida ha determinato la piena realizzazione dell’interesse legittimo di natura oppositiva azionato dal ricorrente. Tale esito ha reso inutile la prosecuzione del processo, giustificando la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ha disposto la compensazione, in considerazione della natura dei vizi che hanno condotto all’annullamento d’ufficio e dell’impossibilità di valutare la fondatezza della domanda ai fini della soccombenza virtuale, a fronte del preannunciato riesercizio del potere sanzionatorio da parte dell’amministrazione.
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Nota della Redazione
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