Silenzio sull’istanza di conversione del permesso di soggiorno e obbligo di provvedere (TAR Emilia-Romagna n. 1497 del 24.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il termine di sessanta giorni stabilito dall’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998 per il rilascio, il rinnovo o la conversione del permesso di soggiorno segna il momento entro cui l’amministrazione è tenuta a concludere il procedimento con un provvedimento espresso. L’inerzia dell’amministrazione, protratta oltre tale termine e non giustificata, integra gli estremi del silenzio inadempimento e legittima l’ordine giudiziale di provvedere. La mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata non determina alcuna presunzione di fondatezza, ma consente al giudice di rilevare l’assenza di qualsiasi dimostrazione circa l’adozione di un atto conclusivo. Quando la domanda avverso il silenzio sia proposta congiuntamente alla domanda risarcitoria, il giudice può definire con il rito camerale l’azione sul silenzio e trattare con il rito ordinario la pretesa risarcitoria, disponendo la conversione del rito.
Il Fatto
Il ricorrente ha ottenuto nel 2015 il riconoscimento della protezione sussidiaria da parte della Commissione territoriale. In data 12 luglio 2024 ha presentato, tramite Poste Italiane s.p.a. in virtù della convenzione stipulata con il Ministero dell’Interno, istanza di rinnovo e conversione del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria in permesso per motivo di lavoro, ricevendo il cedolino e la convocazione per il fotosegnalamento presso la Questura di Bologna.
Nonostante gli incombenti richiesti e i solleciti, la procedura è rimasta nella fase di preistruttoria, senza alcun provvedimento. Il ricorrente ha quindi agito per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna dell’amministrazione a concludere il procedimento, chiedendo altresì il risarcimento del danno. Il Ministero dell’Interno non si è costituito.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha incentrato la decisione sul disposto dell’art. 5, comma 9, d.lgs. n. 286/1998, che impone di rilasciare, rinnovare o convertire il permesso di soggiorno entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, ove sussistano i requisiti previsti dal testo unico e dal regolamento di attuazione.
Il dato dirimente è processuale e sostanziale insieme: il Ministero, non costituendosi, non ha dato conto né dimostrato di aver adottato un provvedimento conclusivo del procedimento, né ha fornito alcuna giustificazione dell’inerzia. La mancata costituzione non è stata letta come ammissione dei fatti, ma come assenza di prova contraria rispetto alla deduzione del ricorrente.
Su questa base il Tribunale ha ravvisato l’inadempimento e ha accolto la domanda avverso il silenzio, condannando il Ministero a concludere il procedimento entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza. Il termine fissato dal giudice ricalca quello normativo, senza concessione di ulteriori dilazioni.
Quanto alla pretesa risarcitoria, proposta congiuntamente, il Collegio ha applicato l’art. 117, comma 6, c.p.a., che consente di definire con il rito camerale l’azione sul silenzio e di trattare con il rito ordinario la domanda di danno. Ne è derivata la conversione del rito, con riserva alla fissazione dell’udienza per la decisione sulla domanda risarcitoria e sulle spese a un successivo provvedimento presidenziale.
La pronuncia resta dunque parziale: definisce l’obbligo di provvedere e separa la cognizione sul danno, lasciando aperta la valutazione sull’elemento soggettivo e sulla sussistenza del pregiudizio lamentato.
Nota della Redazione
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