Revisione prezzi nei contratti di durata: diritto pieno e incondizionato (TAR Puglia n. 858 del 21.06.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nei contratti pubblici di servizi ad esecuzione periodica o continuativa, l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 attribuisce all’affidatario il diritto alla revisione dei prezzi in termini pieni e incondizionati, senza limiti temporali e senza sottoposizione a condizioni o termini di decadenza. La norma ha carattere speciale e imperativo e si applica in via diretta e immediata anche in contrasto con clausole della lex specialis o pattizie di tenore difforme, operando l’inserzione automatica ex artt. 1339 e 1419 cod. civ. con nullità delle previsioni contrarie. La relativa controversia, comprensiva della determinazione del quantum debeatur, rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm., salvo che la pretesa si configuri come mero adempimento di una previsione contrattuale puntualmente determinata nell’an e nel quantum.

Il Fatto

Una società affidataria di un servizio di pulizia per istituti scolastici, in forza di un ordinativo principale di fornitura emesso nell’ambito di una Convenzione Consip e integrato da successivi atti aggiuntivi, chiedeva all’amministrazione scolastica il riconoscimento della revisione prezzi per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020, quantificando la pretesa in un importo complessivo e allegando le relative fatture.

L’istituto scolastico opponeva un diniego, rilevando che la richiesta di aggiornamento ISTAT, presentata solo nel settembre 2023, non poteva spiegare effetti retroattivi e risultava contraria alla clausola che imponeva la comunicazione annuale del fornitore, oltre che alla regola di buona fede nell’esecuzione del contratto e ai vincoli di contabilità pubblica. La società ricorreva dunque al giudice amministrativo per l’accertamento del diritto e la condanna al pagamento, con interessi moratori.

La Motivazione della Corte

Il Collegio affronta anzitutto l’eccezione di difetto di giurisdizione. La materia della revisione prezzi rientra nell’alveo della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che conosce tanto dei diritti soggettivi quanto degli interessi legittimi. L’art. 133, lett. e), n. 2, cod. proc. amm. ricomprende espressamente le controversie relative alla clausola di revisione del prezzo e ai provvedimenti applicativi nei contratti ad esecuzione continuata o periodica.

Il Tribunale richiama la pronuncia del Cons. Stato, Sez. V, n. 5446/2019, che ha ritenuto restrittiva e contraria al fondamento razionale della giurisdizione esclusiva l’interpretazione fondata sulla consistenza della posizione giuridica azionata. Viene inoltre richiamata Cass. Sez. Un. n. 3160/2019, che ha riconosciuto portata ampia e generale alla giurisdizione esclusiva, superando la distinzione tra an e quantum della pretesa revisionale. Solo la richiesta di mero adempimento a una previsione contrattuale puntualmente disciplinata nell’an e nel quantum resta devoluta al giudice ordinario, ipotesi che il caso in esame non integra.

Nel merito, il Collegio ricostruisce la legge di gara: l’art. 10, comma 5, della Convenzione Consip e l’art. 9.4 del Capitolato tecnico prevedono l’aggiornamento annuale del canone secondo l’indice ISTAT FOI, con prima applicazione dopo dodici mesi dalla stipula dell’ordinativo, previa formale comunicazione del fornitore.

Il Tribunale osserva che l’art. 115 del d.lgs. n. 163/2006 stabilisce in capo all’affidatario il diritto alla revisione senza alcun limite temporale e senza condizioni o decadenze. La norma, di carattere speciale e imperativo, si applica in via diretta anche in contrasto con disposizioni pattizie difformi; la clausola di revisione periodica costituisce norma imperativa, non derogabile, e integra la volontà negoziale difforme secondo il meccanismo dell’inserzione automatica, con nullità delle previsioni contrarie (richiamati Cons. Stato, Sez. III, n. 4985/2018 e C.G.A.R.S. n. 136/2018). Il compenso revisionale tutela altresì l’interesse pubblico alla qualità della prestazione nelle commesse di durata.

Il ricorso è pertanto accolto, con riconoscimento del diritto alla revisione per il periodo settembre 2018 – febbraio 2020. Quanto agli interessi moratori ex d.lgs. n. 231/2002, il Collegio ne fissa la decorrenza dalla pubblicazione della sentenza e fino al soddisfo, escludendo la diversa e più favorevole decorrenza invocata dalla ricorrente: prima della determinazione amministrativa sulla spettanza del compenso non può trovare applicazione la disciplina delle transazioni commerciali. Le spese seguono la soccombenza verso il Ministero e l’istituto, con compensazione verso Consip.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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