Silenzio-diniego parziale e accesso difensivo agli atti di approvazione del progetto (TAR Sicilia n. 2059 del 13.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il riscontro espresso con cui l’amministrazione, per l’ufficio competente, dichiari di non detenere il documento richiesto integra una sopravvenuta manifestazione del potere provvedimentale che rende improcedibile il ricorso avverso il silenzio-diniego per sopravvenuta carenza di interesse, non essendo configurabile un ordine di esibizione privo del suo oggetto. La stessa dichiarazione non è satisfattiva quando provenga da un ufficio diverso da quello competente per gli atti di approvazione del progetto: rispetto a tale documentazione la pretesa ostensiva resta fondata. Nel giudizio di accesso difensivo ai sensi dell’art. 116, comma 4, c.p.a. il giudice non valuta l’ammissibilità, l’influenza o la decisività del documento nel futuro giudizio, ma solo l’astratta inerenza dello stesso alla posizione soggettiva dell’istante, salvo il caso di esercizio pretestuoso o temerario.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di unità immobiliari in un fabbricato vincolato di interesse storico e artistico prospiciente una pensilina per l’attesa degli autobus, ha presentato in data 24.03.2026 al Comune e alla società di trasporto pubblico un’istanza di accesso agli atti concernente l’autorizzazione o concessione di occupazione del suolo pubblico, la relativa planimetria e gli atti di approvazione del progetto, al fine di tutelare i propri diritti davanti all’autorità giudiziaria.
Decorso il termine di trenta giorni senza riscontro, il ricorrente ha impugnato il silenzio-diniego chiedendo l’ordine di ostensione. Il Comune si è costituito deducendo che un proprio ufficio, con nota del 20.05.2026, aveva comunicato di non avere mai ricevuto né rilasciato alcuna autorizzazione in favore della società, chiedendo la declaratoria di cessazione della materia del contendere o di improcedibilità. La società non si è costituita.
La Motivazione della Corte
Il Collegio distingue due componenti dell’istanza. Quanto agli atti di autorizzazione e concessione dell’occupazione del suolo pubblico, il silenzio-diniego è venuto meno con la nota del 20.05.2026 dell’ufficio competente in materia di suolo pubblico. Il decorso del termine non consuma il potere dell’amministrazione, che può sempre emanare un diniego o un accoglimento espresso: tale atto, di carattere rinnovativo, modifica la realtà giuridica e va specificamente impugnato, laddove lesivo.
L’ufficio ha dichiarato, sotto la propria responsabilità, di non disporre della documentazione. Secondo la giurisprudenza richiamata, in presenza di una dichiarazione espressa di inesistenza dell’atto non vi sono margini per ordinare l’accesso, perché la statuizione sarebbe inutiliter data. Da qui l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., non rilevando che la società destinataria non abbia fornito alcun riscontro.
Quanto agli atti di approvazione del progetto, il ricorso è fondato. L’ufficio urbanistica, competente in materia di valutazione dei progetti, non è stato attinto dal riscontro già reso, che promana da ufficio diverso. Il ricorrente vanta un accesso difensivo strumentale alla tutela della proprietà, avendo allegato il pregiudizio derivante dalla collocazione della pensilina davanti al proprio immobile.
Il Collegio richiama la giurisprudenza amministrativa secondo cui il giudice dell’accesso non è il giudice della pretesa principale e non deve valutare la concreta utilità del documento, fermandosi allo scrutinio della sua astratta strumentalità rispetto alle esigenze difensive. La richiesta, precisa e non esplorativa, non presenta connotati emulativi. La società di trasporto pubblico, quale gestore di pubblico servizio, rientra nel perimetro soggettivo della legge n. 241/1990 e deve riscontrare l’istanza.
Il ricorso è pertanto dichiarato in parte improcedibile e per la restante parte accolto, con annullamento parziale del silenzio-diniego e ordine all’ufficio urbanistica e alla società di esibire gli atti di approvazione del progetto entro trenta giorni, previo pagamento dei diritti di segreteria.
Nota della Redazione
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