Ottemperanza alla Carta del docente: commissario ad acta e penalità di mora (TAR Lombardia n. 410 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il ricorso è fondato quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e risulta decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, convertito con legge n. 30 del 1997. Sussistono allora le condizioni di cui all’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e il giudice amministrativo condanna l’amministrazione a dare completa esecuzione entro un termine perentorio. In caso di persistente inadempimento va nominato un commissario ad acta, anche interno alla struttura debitrice, senza liquidazione di compenso. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. può essere commisurata agli interessi legali sull’importo dovuto, con decorrenza dalla comunicazione della sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Una docente ha convenuto il Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti a questo TAR, ai sensi degli articoli 114 e seguenti cod. proc. amm., per ottenere l’esecuzione di una sentenza del giudice del lavoro. Con quella pronuncia era stato accertato il suo diritto all’assegnazione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107/2015 per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2023/2024, con condanna del Ministero a consentire la generazione dei buoni spesa previsti dall’art. 6 d.p.c.m. 28.11.2016.
La ricorrente ha dedotto il passaggio in giudicato del titolo, la notifica all’amministrazione e l’inutile decorso del termine dilatorio. Ha chiesto la condanna dell’amministrazione all’esecuzione, la fissazione di una penalità di mora, la nomina di un commissario ad acta e la rifusione delle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha anzitutto verificato la sussistenza dei presupposti dell’ottemperanza. La sentenza azionata è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria, ed è decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo previsto dall’art. 14 d.l. n. 669 del 1996, entro cui le amministrazioni statali completano le procedure di esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali comportanti l’obbligo di pagamento di somme.
Un passaggio istruttorio ha riguardato il titolo. Con ordinanza collegiale era stato chiesto alla difesa di depositare la certificazione di passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale, perché in atti figurava una certificazione relativa a diversa pronuncia. La ricorrente ha poi chiarito che la sentenza oggetto di ottemperanza era stata appellata e confermata dalla Corte d’Appello di Brescia con sentenza che ha dichiarato inammissibile l’appello, di qui la correttezza della certificazione prodotta.
Risultano quindi soddisfatte le condizioni dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. e dell’art. 14 d.l. n. 669 del 1996. Poiché non è contestato che il Ministero non abbia dato ottemperanza, il ricorso va accolto con condanna a dare completa esecuzione entro novanta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per il caso di persistente inadempimento il Collegio nomina un commissario ad acta nel Capo di Gabinetto del Ministero, con facoltà di delegare dirigenti e funzionari della direzione competente, che provvederà entro novanta giorni anche ricorrendo al pagamento in conto sospeso ex art. 14, comma 2, l. n. 669 del 1996. Trattandosi di dipendente pubblico interno all’amministrazione debitrice, non è previsto alcun compenso commissariale.
Sulla richiesta di astreintes, il Collegio ritiene che il ritardo giustifichi la condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm.. La quantificazione non deve essere immediatamente punitiva, ma bilanciare funzione sanzionatoria e sollecitatoria, creando certezza sul costo dell’inerzia. Se il termine di novanta giorni non sarà rispettato, il Ministero dovrà versare alla ricorrente, dalla comunicazione della sentenza, una somma commisurata agli interessi legali sull’importo complessivamente dovuto, con calcolo d’ufficio a cura del commissario. Le spese seguono la soccombenza e sono distratte in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.