Ottemperanza al giudicato sulla carta elettronica del docente e commissario ad acta (TAR Lombardia n. 2822 del 01.08.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio di ottemperanza ex art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. presuppone la prova del titolo esecutivo, del suo passaggio in giudicato e della notifica nel rispetto del termine dilatorio di cui all’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Accertata l’inottemperanza all’obbligo di rilascio della carta elettronica del docente e di accreditamento della somma, il giudice amministrativo ordina all’Amministrazione di eseguire il giudicato entro il termine assegnato. Per il caso di ulteriore inottemperanza va nominato fin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega. La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. non va accolta quando il tempo trascorso e l’entità della somma non la giustifichino.
Il Fatto
La ricorrente agisce per l’esecuzione del giudicato formatosi su una sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva condannato il Ministero dell’istruzione e del merito ad assegnarle, per quattro anni scolastici, la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente ex art. 1, comma 121, legge 13 luglio 2015, n. 107, del valore di 500,00 euro per ciascun anno, per un importo complessivo di 2.000,00 euro.
Poiché l’Amministrazione non ha dato esecuzione alla sentenza, la ricorrente propone ricorso per ottemperanza, chiedendo l’ordine di adempimento, la condanna alla penalità di mora e la nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Il Ministero si costituisce con comparsa di mero stile.
La Motivazione della Corte
Sul piano formale il Collegio rileva la produzione della copia asseverata della sentenza da ottemperare e dell’attestazione del suo passaggio in giudicato. È altresì provata la notifica del titolo esecutivo, avvenuta nel rispetto del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996. Sussistono dunque le condizioni processuali dell’azione di ottemperanza.
Nel merito, la ricorrente dichiara che il Ministero non ha dato esecuzione alla sentenza; la parte resistente non formula alcuna deduzione né fornisce indicazioni sull’andamento della procedura. L’an e il quantum del credito risultano pertanto incontestati.
Il Tribunale ordina quindi al Ministero di ottemperare alla sentenza, rilasciando alla ricorrente, nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza, la carta elettronica del docente e accreditandovi la somma di 2.000,00 euro.
Per il caso di ulteriore inottemperanza oltre tale termine, viene nominato fin d’ora commissario ad acta il Ragioniere Generale dello Stato, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo Ufficio, che provvederà entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza a cura della parte ricorrente. Al termine delle operazioni il commissario trasmetterà alla Sezione una relazione sulle incombenze svolte, precisandosi che l’incarico integra un adempimento connesso ai doveri d’istituto.
Non trova invece accoglimento la domanda di condanna al pagamento della somma ulteriore ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., in considerazione del tempo effettivamente trascorso dalla notificazione del titolo esecutivo e dell’entità della somma da accreditare. Le spese seguono la soccombenza e, tenuto conto del carattere seriale della controversia, sono equitativamente liquidate con distrazione in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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