Offerta congrua se lo scostamento dal costo medio del lavoro è moderato (Cons. Stato n. 6416 del 06.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il trattamento retributivo minimo ha carattere originario, perché è desunto direttamente dal contratto collettivo nazionale e non richiede alcuna elaborazione statistico-elaborativa; il costo medio orario del lavoro è invece frutto di aggregazione ministeriale di dati eterogenei e non costituisce parametro assoluto e inderogabile. Ne consegue che dal mero disallineamento tra il costo della manodopera indicato nell’offerta e il costo medio risultante dalle tabelle ministeriali non può desumersi la violazione dei minimi salariali. L’operatore economico può dimostrare, con riferimento al solo costo medio, una particolare organizzazione idonea a sostenere gli scostamenti. Gli aumenti contrattuali sopravvenuti dopo la presentazione delle offerte, in quanto meramente eventuali e ipotetici, non possono fondare la verifica di congruità dell’offerta, restando applicabili alla futura esecuzione del contratto.
Il Fatto
La società appellante, seconda classificata nella gara indetta dal Comune di Cagliari per il servizio di custodia, pulizia e servizi aggiuntivi presso impianti sportivi e piscine comunali, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore della cooperativa controinteressata. Il TAR Sardegna ha respinto il ricorso con sentenza n. 606/2026, dopo aver disposto verificazione.
La ricorrente ha proposto appello, articolando quattro motivi: violazione degli artt. 11, 41, comma 13, e 110, commi 4 e 5, lett. d), d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 57 d.lgs. n. 36/2023 e degli artt. 18 e 73 del CCNL Multiservizi 8 giugno 2021; carenza di istruttoria per mancata attivazione del procedimento di verifica dell’anomalia; in via subordinata, violazione degli artt. 108, comma 9, e 110 d.lgs. n. 36/2023. Ha chiesto l’annullamento dell’aggiudicazione e il risarcimento in forma specifica o per equivalente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla distinzione, già operata dal primo giudice, tra minimo retributivo e costo medio orario. Il primo è ricavato direttamente dal contratto collettivo e non necessita di operazioni statistiche; il secondo deriva dall’aggregazione ministeriale di dati molteplici. Solo rispetto al costo medio orario del lavoro l’operatore può invocare una propria organizzazione idonea a giustificare lo scostamento, poiché le tabelle ministeriali non costituiscono parametro assoluto.
La verificazione ha confermato la congruità dell’offerta in ragione del moderato scostamento del costo orario e del rispetto dei minimi salariali, per l’applicazione di un CCNL sottoscritto dalle organizzazioni maggiormente rappresentative. Il verificatore ha rideterminato il costo orario in € 15,53, valore non coincidente con quello indicato dall’appellante, e ha escluso l’offerta in perdita.
Quanto agli aumenti di cui al CCNL del 2025, il Collegio li ritiene vicende meramente eventuali e ipotetiche al momento della presentazione delle offerte, non computabili ai fini della verifica, pur restando applicabili alla futura esecuzione del contratto. Le censure dell’appellante su formazione, oneri di sicurezza e visita medica sono state respinte perché fondate su valutazioni soggettive e su errori metodologici, nonché smentite dalla verificazione.
Sul secondo motivo, il Collegio esclude l’offerta in perdita, considerando il costo orario effettivamente sostenuto per dipendenti assunti a tempo indeterminato, ai quali non si applica l’obbligo contributivo aggiuntivo dell’1,4% previsto dall’art. 2, comma 28, legge n. 92/2012, riferito ai soli rapporti a tempo determinato. Lo scostamento prospettato in € 126,66 è giudicato minimo e non idoneo a giustificare approfondimenti o sanzioni espulsive.
Sui motivi subordinati, il Collegio ritiene che, stante la congruità dell’offerta, non andasse attivato alcun procedimento di verifica dell’anomalia, non essendo l’offerta anomala, e che la scelta della stazione appaltante sfugga al sindacato giurisdizionale per assenza di indici di erroneità, illogicità o irrazionalità. L’appello è quindi rigettato, con condanna dell’appellante al rimborso delle spese di lite in favore del Comune di Cagliari e della controinteressata, liquidate in € 3.000 per ciascuno, oltre accessori.
Nota della Redazione
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