Silenzio-inadempimento escluso se manca il certificato del medico necroscopo (TAR Sicilia n. 1074 del 31.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il procedimento di autorizzazione alla cremazione non può concludersi finché l’amministrazione procedente non abbia acquisito il certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato. Tale certificazione costituisce un passaggio endoprocedimentale obbligatorio e vincolante, espressione di una valutazione tecnico-specialistica che l’organo comunale non può sostituire. Il silenzio serbato dall’organo preposto alla salute dei cittadini non assume valore devolutivo, perché l’art. 17, comma 2, della legge n. 241/1990 esclude l’attivazione del meccanismo sostitutivo in presenza di valutazioni rese da amministrazioni preposte alla tutela della salute. Non opera nemmeno il modulo dell’art. 17-bis, difettando il rapporto co-decisorio e la trasmissione dello schema di provvedimento. Ne consegue che l’attesa della certificazione non integra silenzio-inadempimento.
Il Fatto
La ricorrente, coniuge del defunto tumulato presso il cimitero comunale, presentava istanza di cremazione della salma del marito, seguita da una successiva richiesta di estumulazione, presupposto materiale della cremazione. Il Comune sollecitava il parere del Servizio di Medicina Legale e Fiscale dell’A.S.P. competente, che a sua volta declinava la competenza in favore del Servizio di Igiene Pubblica del distretto territoriale. Il medico di quest’ultimo comunicava di non aver mai ricevuto richieste dai servizi cimiteriali comunali.
Il Comune reiterava la necessità della preventiva autorizzazione dell’Ufficio di Stato Civile e del parere del medico competente, precisando di non essere ancora in possesso della certificazione del medico necroscopo che attestasse la cremabilità del cadavere. A fronte dell’inerzia, la ricorrente agiva per l’accertamento del silenzio-inadempimento e per la condanna dell’ente a provvedere, con nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio delimita preliminarmente l’oggetto del giudizio alla sola istanza di cremazione, posto che sulla richiesta di estumulazione la parte non aveva dedotto alcun silenzio. Richiama il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 c.p.c., applicabile al processo amministrativo per il tramite dell’art. 39 c.p.a..
Nel merito, il giudice ricostruisce il quadro normativo: l’art. 79 del d.P.R. n. 285/1990 subordina l’autorizzazione sindacale alla presenza del certificato del medico curante o necroscopo; l’art. 3, comma 1, lett. a), della legge n. 130/2001 attribuisce l’autorizzazione all’ufficiale di stato civile, previa acquisizione del certificato medico o del nulla osta dell’autorità giudiziaria in caso di morte sospetta. Da qui la qualificazione della certificazione come atto prodromico obbligatorio.
Il Collegio esclude che il ritardo dell’A.S.P. possa convertirsi in silenzio devolutivo. L’art. 16, comma 3, della legge n. 241/1990 sottrae al superamento del parere tardivo i pareri resi da amministrazioni preposte alla tutela della salute; l’art. 17, comma 2, esclude parimenti l’attivazione del meccanismo sostitutivo per le valutazioni tecniche delle medesime amministrazioni. La certificazione impone una valutazione tecnico-specialistica che l’organo comunale non è in grado di rendere.
Quanto all’art. 17-bis, il Tribunale ne esclude l’operatività: manca il ruolo co-decisorio dell’organo medico, chiamato a una mera valutazione tecnica, e manca la trasmissione dello schema di provvedimento, indice del rapporto orizzontale tra enti. Il Comune, avendo formalmente richiesto la certificazione, non ha quindi dato luogo a inerzia.
Il ricorso è respinto. Le spese sono compensate in ragione delle peculiarità della controversia, ai sensi degli artt. 26, comma 1, c.p.a. e 92, comma 2, c.p.c.
Nota della Redazione
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