Motivazione per relationem e tardività dei motivi aggiunti nel diniego di sanatoria (TAR Molise n. 106 del 10.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento che nega il permesso di costruire in sanatoria assolve l’onere motivazionale quando indica in modo puntuale gli aspetti di difformità rispetto agli strumenti urbanistici e richiama per relationem la relazione istruttoria del responsabile del procedimento. L’art. 3 della legge n. 241/1990 non impone la notifica degli atti richiamati, ma solo l’indicazione dei loro estremi e la loro messa a disposizione su richiesta dell’interessato. È irricevibile l’atto di motivi aggiunti con cui si estenda l’impugnativa a un atto che era già nella disponibilità del ricorrente al momento del ricorso originario, dovendosi le relative censure proporre entro il termine decadenziale decorrente da tale conoscenza.
Il Fatto
I ricorrenti, proprietari di immobili in località del Comune di Isernia, hanno presentato nel 2019 domanda di permesso di costruire in sanatoria per regolarizzare una tettoia aperta in acciaio destinata a rimessa di automezzi e di consistenti dimensioni, collocata in contesto agricolo.
Il Comune ha negato il rilascio con provvedimento prot. n. 35272 del 9.09.2021, rilevando la non conformità dell’intervento al vigente PRG e RE. I ricorrenti hanno impugnato il diniego, deducendo il difetto di motivazione per la pretesa genericità dell’indicazione delle norme violate. Con motivi aggiunti depositati il 20.9.2024 hanno poi esteso l’impugnativa al verbale di accertamento tecnico e alla relazione istruttoria posta a base del diniego, assumendo di averne avuto contezza solo il 27 giugno 2024 a seguito di istanza di accesso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso introduttivo. Il provvedimento impugnato non si limita a una generica affermazione di difformità, ma individua molteplici aspetti di contrasto con il PRG e il RE, puntualmente elencati nel provvedimento alle lettere a), b), c) e d). L’onere motivazionale risulta pertanto assolto.
Il Tribunale precisa che, ove ulteriormente occorrente, la motivazione è legittima anche per relationem, mediante il richiamo alla relazione istruttoria del responsabile del procedimento con proposta di diniego. Sul punto richiama il consolidato orientamento secondo cui non sussiste un obbligo di motivazione contestuale, essendo sufficiente il rinvio alle ragioni espresse in un precedente atto (ex multis, Cons. Stato, Sez. IV, sentenza n. 9492/2024). L’art. 3 della legge n. 241/1990 richiede solo che gli atti richiamati siano indicati negli estremi e resi disponibili, non che siano notificati.
Nel caso concreto la relazione istruttoria, pur non allegata ab origine al diniego, era stata sollecitamente posta nella disponibilità dei ricorrenti, figurando già tra gli allegati al ricorso introduttivo. Il motivo è quindi infondato e il ricorso respinto.
Quanto ai motivi aggiunti, notificati il 13/16.9.2024 e depositati il 20.9.2024, quasi tre anni dopo il ricorso, il Collegio li dichiara manifestamente tardivi. Le censure si appuntano esclusivamente sulla relazione istruttoria che i ricorrenti assumono di aver conosciuto solo il 27 giugno 2024. Ma la relazione del 16.7.2021 era già nella loro disponibilità in epoca anteriore, essendo allegata al ricorso originario. Ne consegue che tutte le censure avrebbero dovuto essere proposte all’epoca del ricorso, al limite mediante motivi aggiunti notificati entro sessanta giorni dal suo deposito. L’atto è pertanto irricevibile.
Le peculiarità fattuali della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.