No silenzio-inadempimento se il Ministero ha già riscontrato la medesima istanza (TAR Lazio n. 14771 del 11.09.2026)

Principi di diritto (Massima)
Non integra il silenzio-inadempimento il comportamento dell’amministrazione che abbia già riscontrato con provvedimento espresso e motivato la domanda del privato, disattendendone la pretesa. La mera reiterazione dell’istanza, non accompagnata dall’introduzione di nuove circostanze di fatto o di un diverso titolo giuridico, non fa sorgere un nuovo obbligo di provvedere. L’obbligo dell’amministrazione di concludere il procedimento si esaurisce, pertanto, con il primo riscontro conclusivo, e la sua contestazione deve essere veicolata con l’impugnazione tempestiva dell’atto negativo, non con l’azione avverso il silenzio.

Il Fatto

Il ricorrente, qualificandosi come vittima di un evento infrastrutturale, presentava al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un’istanza per il riconoscimento e l’attribuzione dei benefici economici previsti dalla legge n. 63/2025, inizialmente formulata nel dicembre 2025 e poi reiterata nei mesi successivi, da ultimo con diffida.

Non ottenendo — a suo dire — alcun riscontro conclusivo, il ricorrente adiva il TAR Lazio per la declaratoria dell’illegittimità del silenzio-inadempimento e per l’accertamento dell’obbligo del Ministero di provvedere con atto espresso entro un termine determinato. Il Ministero si costituiva, sostenendo di aver già fornito compiuta risposta all’istanza.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dalla verifica dei presupposti dell’azione avverso il silenzio, incentrata sull’inadempimento dell’obbligo di concludere il procedimento con un provvedimento espresso. Il thema decidendum è dunque circoscritto all’accertamento dell’inerzia serbata dall’amministrazione.

Sul punto il TAR rileva che il Ministero aveva già fornito tempestivo riscontro alla domanda del ricorrente con una nota versata in atti, con la quale la pretesa era stata puntualmente disattesa. Tale nota — non tempestivamente avversata — richiamava la relazione illustrativa al d.P.C.M. del 27 agosto 2025, attuativo della legge n. 63/2025, e il tenore letterale dell’art. 2, comma 4, della legge n. 63/2025, che individua i destinatari dell’elargizione secondo un ordine predeterminato.

Secondo il Collegio, il riscontro ministeriale non si è limitato a una interlocuzione meramente procedimentale, né ha rinviato la definizione della questione a successive valutazioni: l’amministrazione ha infatti rappresentato in modo chiaro e motivato la ragione giuridica ostativa al riconoscimento del beneficio, concludendo il procedimento.

Le successive istanze del ricorrente non hanno introdotto alcun diverso titolo giuridico, né un elemento sopravvenuto idoneo a mutare il perimetro della valutazione già compiuta, risolvendosi in una mera reiterazione della medesima pretesa. Il Collegio esclude, pertanto, la configurabilità dell’inerzia contestata.

Il giudice aggiunge una considerazione di sistema: diversamente opinando, si consentirebbe al ricorrente di contestare il contenuto di un atto negativo non impugnato entro il termine decadenziale e ormai inoppugnabile, aggirando il regime dell’impugnazione. Il ricorso è quindi respinto, con condanna del ricorrente alle spese di lite.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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