Silenzio inadempimento e obbligo di provvedere espresso (Cons. Stato n. 4505 del 04.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
A fronte di un’istanza del privato, l’Amministrazione è tenuta ad adottare una determinazione espressa, chiara e conclusiva, non essendo sufficiente una mera comunicazione a contenuto interlocutorio o difensivo, priva di autonoma valenza provvedimentale. Una siffatta nota non determina il venir meno della situazione di inerzia rilevante ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. e non assolve l’obbligo di provvedere. L’accertamento dell’illegittimità del silenzio non comporta tuttavia l’accoglimento dell’istanza quando il provvedere difetti di un presupposto attuale: difetta l’obbligo giuridico attuale di provvedere, necessario ai fini del silenzio inadempimento, sia quando l’istanza si configuri come sollecitazione meramente reiterativa rispetto a un assetto già definito, sia quando implichi nuove valutazioni tecnico-discrezionali. L’obbligo di provvedere resta la regola ordinaria dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990, ma esige un presupposto concreto e attuale.
Il Fatto
La controversia trae origine dal ricorso proposto innanzi al TAR Calabria da una società, volto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Regione e dal Commissario ad acta sulla diffida con cui la ricorrente aveva richiesto la rideterminazione delle tariffe relative alle prestazioni rese nel periodo 2010–2015.
Il giudice di primo grado, con la sentenza n. 1904/2025, ha respinto il ricorso, ritenendo insussistente un obbligo attuale di provvedere, sul presupposto che la materia fosse già disciplinata dall’intervento commissariale concretatosi nel D.C.A. n. 454/2015. Avverso tale sentenza ha proposto appello la Regione, pur risultata vittoriosa in primo grado, contestando la qualificazione del provvedimento commissariale e deducendo l’improcedibilità del ricorso originario per sopravvenuta cessazione dell’inerzia. La società appellata ha resistito e proposto appello incidentale condizionato all’accoglimento dell’appello principale.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto la censura sulla mancata declaratoria di improcedibilità del ricorso di primo grado per sopravvenuta carenza di interesse. La doglianza non merita accoglimento: la nota richiamata dalla Regione non presenta i caratteri propri del provvedimento amministrativo conclusivo, risolvendosi in una comunicazione a contenuto meramente interlocutorio e difensivo, priva di autonoma valenza provvedimentale.
Viene ribadito il principio secondo cui, a fronte di un’istanza del privato, l’Amministrazione deve adottare una determinazione espressa, chiara e conclusiva, non essendo sufficiente una mera presa di posizione priva di contenuto decisorio. L’obbligo di provvedere non può quindi ritenersi assolto mediante atti che, per struttura e funzione, non siano idonei a definire il procedimento.
L’infondatezza di tale motivo non conduce però all’accoglimento del gravame. Secondo un’impostazione “a cascata”, le ulteriori censure sulla natura e portata del D.C.A. non assumono carattere decisivo, non incidendo sulla ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sull’autonoma e assorbente considerazione della insussistenza di un obbligo attuale di provvedere.
La ricostruzione del quadro fattuale e normativo evidenzia che la materia oggetto dell’istanza si inserisce in un contesto già interessato da interventi amministrativi e commissariali, che hanno definito, quantomeno in via di assetto generale, il regime tariffario di riferimento. In tale contesto l’istanza si configura o come sollecitazione meramente reiterativa rispetto a un assetto già definito, ovvero come richiesta implicante nuove valutazioni tecnico-discrezionali. In entrambe le ipotesi difetta il presupposto dell’obbligo giuridico attuale di provvedere.
Resta fermo che la conferma della decisione impugnata non implica una generale negazione dell’obbligo di provvedere, che continua a rappresentare la regola ordinaria dell’azione amministrativa ai sensi dell’art. 2 della legge n. 241 del 1990. In definitiva, il ricorso principale è respinto; l’appello incidentale, espressamente subordinato all’accoglimento di quello principale, è dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese del grado sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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