La CTU non supplisce all’onere probatorio sulla natura del rifiuto (Cons. Stato n. 6349 del 05.08.2026)

Principi di diritto (Massima)
La consulenza tecnica d’ufficio, nel processo amministrativo, non può essere utilizzata per supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio gravante sulla parte ricorrente. Il mezzo istruttorio, pur disponibile d’ufficio, non esonera la parte dalla prova dei fatti dalla stessa dedotti e posti a base delle proprie richieste, ma fornisce al giudice l’apporto di cognizioni tecniche non possedute. Esso non può pertanto essere impiegato come mezzo esplorativo per ricercare fatti che la parte non abbia minimamente dimostrato. In materia di art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, la responsabilità del proprietario e dei titolari di diritti reali o personali di godimento è distinta da quella dell’autore del deposito incontrollato, con la conseguenza che l’annullamento dell’ordinanza verso il proprietario, per mancato accertamento dell’elemento soggettivo, non giova al locatario gestore.

Il Fatto

La ditta appellante è locataria di un capannone facente parte di un comprensorio ricompreso nel territorio comunale. Il Sindaco, sulla base di una nota del Nucleo Operativo Ecologico dei Carabinieri che segnalava la presenza di circa 1.200 metri cubi di rifiuti plastici stoccati senza alcun atto autorizzativo, ha ordinato alla locataria e alla proprietaria dell’immobile, ai sensi dell’art. 192 d.lgs. n. 152/2006, la rimozione dei rifiuti, il recupero o lo smaltimento e il ripristino dello stato dei luoghi.

L’ordinanza è stata impugnata con ricorsi autonomi dalla locataria e dalla proprietaria. Il TAR ha accolto quello della proprietaria, per difetto di accertamento dell’elemento soggettivo, e ha respinto quello della locataria, ritenendo inconferente la documentazione prodotta e non ammissibile la CTU richiesta. La locataria ha proposto appello, dolendosi della mancata ammissione della consulenza e allegando il sequestro penale del capannone, che le avrebbe impedito ogni accertamento diretto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva anzitutto che l’appellante censura la sentenza solo sotto il profilo del mancato esperimento della CTU, senza contestare la valutazione di irrilevanza della documentazione prodotta in primo grado, riferita a un’altra ditta. Il thema decidendum resta quindi circoscritto alla dedotta necessità del mezzo istruttorio.

Quanto al lamentato sequestro, il Consiglio di Stato osserva che la circostanza non risulta dal ricorso introduttivo, non è stata documentata ed è emersa solo in appello. Non risulta altresì che l’appellante abbia chiesto il dissequestro o l’autorizzazione ad accertamenti istruttori. Manca inoltre il verbale di sequestro, la descrizione del materiale, la prova della tracciabilità dei lotti e il collegamento tra il materiale analizzato da altra ditta e quello presente nel capannone.

La Corte richiama quindi il principio consolidato secondo cui la CTU non può supplire al mancato assolvimento dell’onere probatorio: essa non esonera la parte dalla prova dei fatti dedotti, ma fornisce al giudice cognizioni tecniche non possedute (ex multis, Cons. Stato, sez. IV, n. 2506 del 2018). Non è ammesso l’uso esplorativo del mezzo per ricercare fatti non dimostrati.

Il Collegio esclude poi che l’accoglimento del ricorso della proprietaria giovi all’appellante. La responsabilità del proprietario e dei titolari di diritti di godimento, ai sensi dell’art. 192, comma 3, d.lgs. n. 152/2006, presuppone l’accertamento di dolo o colpa in contraddittorio; l’annullamento verso la proprietaria si fonda proprio su tale mancato accertamento e non incide sul diverso titolo di responsabilità della locataria che gestiva il capannone.

In conclusione, l’appello è respinto, non avendo l’appellante fornito nemmeno un principio di prova idoneo a infirmare la qualificazione dei materiali come rifiuti plastici. Le spese del grado sono compensate per metà e, per la parte residua, poste a carico dell’appellante.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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