Obbligo di esecuzione del giudicato e astreinte per la carta docente (TAR Campania n. 4444 del 14.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, accertata l’inottemperanza dell’amministrazione, il giudice ordina l’esecuzione del giudicato fissando un termine e nomina un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia. In caso di condanna al pagamento di somme di denaro, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. decorre dalla comunicazione dell’ordine di pagamento e non è manifestamente iniqua se pari agli interessi legali. L’atto di transazione con cui un soggetto attribuisce ad altro la propria quota di spese non è opponibile all’amministrazione, sicché la distrazione opera solo per la quota effettivamente spettante al difensore.
Il Fatto
Il ricorrente adiva il TAR Campania per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento, in favore di una docente, della somma di euro 2.000 tramite l’emissione della carta elettronica del docente, oltre spese di giudizio con attribuzione al difensore. L’amministrazione, costituitasi con memoria di stile, non forniva elementi ostativi all’esecuzione. I ricorrenti chiedevano pertanto l’ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione alla penalità di mora.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene il ricorso fondato, non avendo l’amministrazione dimostrato di aver dato esecuzione al giudicato. Viene pertanto ordinato al Ministero di procedere all’adempimento nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza, con contestuale nomina del commissario ad acta nella persona del Responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega a un funzionario della stessa amministrazione.
In relazione alla liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza, il TAR precisa che la solidarietà attiva non si presume. Poiché l’atto di transazione allegato al ricorso, con il quale la docente aveva riconosciuto al difensore la propria quota di spese, non è opponibile all’amministrazione, al difensore può essere riconosciuta solo la quota del 50% di sua spettanza, con distrazione limitata a tale importo.
Viene accolta la domanda di condanna dell’amministrazione al pagamento della penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. Richiamando il disposto normativo, il Collegio evidenzia che la norma consente al giudice di fissare una somma dovuta per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato e che, nei giudizi aventi ad oggetto il pagamento di somme, la penalità decorre dalla comunicazione dell’ordine di pagamento. La stessa non è manifestamente iniqua quando è pari agli interessi legali. L’amministrazione è pertanto condannata al pagamento di una somma corrispondente agli interessi legali sull’importo dovuto, dalla comunicazione della sentenza fino all’effettivo adempimento.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione al difensore per la sola quota dichiarata di anticipo. La sentenza accoglie in parte il ricorso, ordinando l’esecuzione del giudicato e disponendo la sostituzione dell’amministrazione in caso di ulteriore inerzia.
Nota della Redazione
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