Realizzazione di un centro comunale di raccolta rifiuti finanziato con fondi PNRR: legittimi gli atti autorizzativi e di gara (TAR Lombardia n. 1085 del 28.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di un’opera pubblica finanziata con i fondi del PNRR non richiede, di per sé, alcuna forma di partecipazione procedimentale ulteriore rispetto a quella prevista dalla disciplina ordinaria dei procedimenti amministrativi, quando le valutazioni tecniche compiute dagli enti preposti risultino coerenti e la localizzazione dell’opera sia conforme alle previsioni urbanistiche. Gli atti della conferenza di servizi e la successiva procedura di affidamento, se adottati nel rispetto delle regole di settore, non sono illegittimi per il solo fatto che l’opera sia destinata alla raccolta differenziata dei rifiuti e ricada in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico. La scelta del luogo di impianto, quando supportata da un’istruttoria completa e da pareri favorevoli degli enti coinvolti, non è sindacabile in sede di legittimità in mancanza di evidenti profili di illogicità o travisamento.

Il Fatto

I ricorrenti hanno impugnato davanti al TAR Lombardia, sezione di Brescia, gli atti con cui il Comune di Sarnico aveva approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di un nuovo centro comunale di raccolta dei rifiuti, finanziato con i fondi del PNRR, unitamente agli atti della conferenza di servizi e della procedura di affidamento dei lavori. La contestazione riguardava, in particolare, la determinazione dirigenziale di approvazione del progetto, la successiva delibera di Giunta di approvazione del progetto esecutivo, nonché l’aggiudicazione dei lavori alla ditta risultata vincitrice. Il ricorso era stato integrato da motivi aggiunti avverso gli atti di gara, tra cui il verbale di validazione del progetto e la determinazione di aggiudicazione. Le amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio chiedendo la reiezione del gravame.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure proposte. In primo luogo, è stato escluso che sussistessero vizi propri della procedura di conferenza di servizi, avendo l’amministrazione correttamente acquisito i pareri degli enti coinvolti e superato le eventuali opposizioni con le modalità previste dall’art. 14 della legge n. 241/1990. Il Tribunale ha rilevato che le valutazioni tecniche espresse in quella sede erano complete e sufficienti a supportare la scelta progettuale. Quanto alla localizzazione dell’opera, il TAR ha osservato che il progetto era coerente con le previsioni del PGT vigente, non emergendo alcuna discrasia tra la destinazione dell’area e la sua effettiva utilizzazione. Né poteva configurarsi un vizio di legittimità nella scelta del sito, essendo questa assistita da un’istruttoria approfondita e da pareri favorevoli. In relazione alla fase di affidamento, il Collegio ha accertato che la procedura di gara era stata espletata nel rispetto delle norme del Codice dei contratti pubblici, con una corretta valutazione dell’offerta e la verifica dei requisiti di partecipazione. Anche la validazione del progetto esecutivo e la successiva aggiudicazione risultavano immuni da vizi, non essendo stato provato alcun concreto profilo di illegittimità. Il Tribunale ha infine compensato le spese di lite tra le parti, considerata la natura delle questioni trattate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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