Obbligo di valutazione comparativa per titoli di sostegno esteri (TAR Lazio n. 6224 del 07.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento di titoli professionali conseguiti in altro Stato membro, al di fuori dell’ambito di applicazione della direttiva 2005/36/CE, le autorità nazionali sono tenute a prendere in considerazione l’insieme dei diplomi, certificati e altri titoli, nonché l’esperienza pertinente dell’interessato, procedendo a una valutazione comparativa effettiva tra le competenze attestate da tali titoli e le conoscenze e qualifiche richieste dalla normativa nazionale. La circostanza che il titolo non sia rilasciato dallo Stato membro di origine e non sia ivi riconosciuto non può costituire una barriera preconcetta al riconoscimento, potendo l’Amministrazione valutarlo nell’ambito della procedura comparativa. L’eventuale riscontro di differenze sostanziali tra i percorsi formativi non legittima un rigetto generalizzato, ma impone all’Amministrazione di valutare la possibilità di imporre misure compensative idonee a colmare le lacune riscontrate, in coerenza con i principi di cui agli artt. 45 e 49 TFUE.

Il Fatto

Il ricorrente, cittadino italiano, aveva conseguito in Spagna un attestato di formazione per il sostegno educativo rilasciato dalla Universidad San Jorge de Zaragoza e ne aveva chiesto il riconoscimento in Italia ai fini dell’abilitazione all’insegnamento come docente di sostegno. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito rigettava l’istanza, rilevando che il titolo non aveva natura abilitante nello Stato di origine e che, all’esito della comparazione con il percorso formativo italiano di cui al D.M. 30 settembre 2011, emergevano differenze ritenute incolmabili tra i due percorsi. Il provvedimento era impugnato davanti al TAR Lazio, con contestuale domanda risarcitoria per perdita di chance.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale richiama la recente sentenza della CGUE del 20 novembre 2025, resa nelle cause riunite C-340/24 e C-442/24, che ha precisato gli obblighi gravanti sullo Stato membro ospitante in tema di riconoscimento dei titoli conseguiti in altro Stato membro al di fuori del perimetro applicativo della direttiva 2005/36/CE. In tale quadro, pur non potendo imporsi allo Stato ospitante di riconoscere un titolo non abilitante nello Stato di origine, l’Amministrazione è comunque tenuta a una valutazione comparativa effettiva dell’insieme delle competenze possedute dall’interessato.

Ciò premesso, il Collegio rileva che il provvedimento di diniego risulta viziato da carenza di istruttoria e da motivazione generica. I rilievi ministeriali, incentrati su profili formali quali la diversa denominazione del corso (“sostegno educativo” invece di “sostegno didattico”) o le modalità blended di svolgimento, non hanno concretamente considerato la documentazione versata in atti, dalla quale emergeva una diffusa sovrapposizione tra le materie del percorso spagnolo e gli insegnamenti previsti dall’Allegato B del D.M. 30 settembre 2011, oltre alla durata complessiva del corso di 1500 ore e allo svolgimento di un tirocinio di 300 ore.

Inoltre, il TAR censura la mancata considerazione, da parte dell’Amministrazione, della possibilità di imporre misure compensative per colmare le eventuali differenze riscontrate tra i due percorsi. Sul punto, richiamando la giurisprudenza europea (sentenza CGUE 8 luglio 2021, C-166/20), il Collegio afferma che l’assenza di un titolo abilitativo non può costituire un ostacolo preconcetto al riconoscimento, potendo l’Amministrazione prevedere l’assegnazione di percorsi integrativi quali ore aggiuntive di didattica, tirocinio o laboratorio.

Alla luce di tali considerazioni, la domanda di annullamento è accolta e il provvedimento impugnato è annullato, con obbligo per l’Amministrazione di procedere al riesame dell’istanza anche ai fini dell’eventuale assegnazione di misure compensative. La domanda risarcitoria è invece dichiarata improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, avuto riguardo alla rinuncia irrituale formulata dal difensore della parte ricorrente, dalla quale il giudice desume argomenti di prova ai sensi dell’art. 84, comma 4, cod. proc. amm. Le spese di lite sono compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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