Silenzio-inadempimento e progetto individuale del disabile: ottemperanza accertata (TAR Calabria n. 324 del 17.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricorso avverso il silenzio-inadempimento ex art. 117, quarto comma, cod. proc. amm., l’ottemperanza dell’amministrazione all’ordine del giudice si realizza quando il progetto individuale per la persona disabile di cui all’art. 14 legge n. 328/2000 venga rimodulato e sottoscritto dalle parti con l’indicazione del budget finanziario e la previsione delle spese a carico dell’ente locale. Le doglianze del ricorrente che assumano la persistenza dell’inadempimento devono essere specifiche e documentate, non potendo fondarsi su mere allegazioni generiche contrastate dal contenuto dell’atto medio tempore adottato. È pertanto legittimo il rigetto dell’istanza di ottemperanza quando il giudice accerti l’avvenuta esecuzione del progetto di vita.
Il Fatto
La ricorrente, nell’interesse di un minore con disabilità, aveva chiesto al Comune la rimodulazione del progetto individuale previsto dall’art. 14 legge n. 328/2000. A fronte del silenzio dell’ente, il TAR aveva accolto il ricorso avverso il silenzio con una prima sentenza, riservando al rito ordinario la domanda risarcitoria. Successivamente all’istanza di ottemperanza, il Comune ha depositato il progetto, già sottoscritto dalle parti in data 5 marzo 2025.
Il Commissario ad acta, insediatosi su richiesta della ricorrente, ha riferito che la rimodulazione era stata predisposta. La ricorrente ha però nuovamente lamentato l’inadempimento, sostenendo che il progetto sottoscritto fosse una mera bozza, priva della proposta sanitaria, di alcune prestazioni educative e del budget di progetto. Il Collegio ha quindi richiesto al Commissario una relazione aggiornata sullo stato del procedimento e sull’asserita incompletezza dell’atto.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ricostruisce l’evoluzione del procedimento di ottemperanza, che si intreccia con il giudizio sul silenzio. Il perno della decisione è la verifica dell’effettiva esecuzione del progetto di vita, anche alla luce delle deduzioni della ricorrente sulla sua pretesa incompletezza.
Il Giudice amministrativo rileva che, a seguito del nuovo impulso dato dal Commissario ad acta, in data 28 gennaio 2026 è stata sottoscritta dalle parti la revisione del progetto di vita, comprensiva del budget finanziario. La circostanza è confermata dallo stesso ausiliario, la cui relazione del 3 febbraio 2026 dà conto del sopravvenuto adeguamento.
L’eccezione di tardività della memoria e dei documenti depositati dal ricorrente, sollevata dal Comune, viene ritenuta assorbita: il Collegio afferma che se ne può prescindere, perché le doglianze non possono comunque essere accolte in quanto infondate e, per di più, genericamente formulate.
Nel merito, il Tribunale esclude che tutte le spese siano state poste a carico della famiglia: il progetto rimodulato, sottoscritto anche dalla ricorrente, contempla il budget finanziario con le spese a carico dell’ente locale, in linea con la relazione del Commissario. Le contestazioni sul contenuto dell’atto non superano dunque il vaglio di fondatezza.
L’istanza è pertanto respinta, ritenendosi che l’amministrazione abbia correttamente ottemperato e il Commissario abbia esaurito il proprio incarico. Le spese della fase sono compensate in ragione della natura degli interessi coinvolti.
Nota della Redazione
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