Silenzio sull’istanza di rimodulazione del progetto individuale per disabile grave (TAR Sicilia n. 1584 del 01.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il progetto individuale di cui all’art. 14, comma 1, della l. n. 328/2000, predisposto dal Comune d’intesa con l’azienda sanitaria su richiesta dell’interessato, integra un atto complesso esterno e diseguale che, pur legittimando a resistere entrambe le amministrazioni, concentra in capo all’amministrazione procedente l’obbligo di superare gli arresti procedimentali e di concludere il procedimento. Il Comune è quindi tenuto a dare impulso concreto all’adozione e all’attualizzazione del progetto, anche mediante i rimedi di cui all’art. 17, comma 1, della l. n. 241/1990. Non opera l’esclusione del comma 2, perché la valutazione tecnica sul P.A.I. non attiene alla salute pubblica ma alla salute del singolo interessato. Il silenzio serbato su tale istanza è pertanto illegittimo e va accertato, con condanna delle amministrazioni a provvedere.
Il Fatto
La ricorrente, nella qualità di genitore esercente la potestà sul figlio minorenne disabile grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della l. n. 104/1992, ha chiesto in data 30 gennaio 2025 alle amministrazioni intimate di procedere alla rimodulazione del precedente Piano Assistenziale Individuale (P.A.I.) relativo al figlio, nell’ambito del progetto individualizzato previsto dall’art. 14 della l. n. 328/2000.
Decorso inutilmente il termine di legge senza alcuna determinazione, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna a provvedere. Le amministrazioni non si sono costituite in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla qualificazione del progetto individuale come atto complesso diseguale. La convergenza di più amministrazioni nella sua adozione non diluisce la titolarità dell’obbligo procedimentale: l’amministrazione procedente risponde dell’inerzia e deve attivarsi per rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla conclusione del procedimento.
Il richiamo è alla giurisprudenza della stessa Sezione (TAR Sicilia, Palermo, sez. III, 7 marzo 2024, n. 887), secondo cui il Comune non può invocare l’inerzia dell’azienda sanitaria per giustificare la propria. Il rimedio è quello degli artt. 2 e 17, comma 1, della l. n. 241/1990, che impongono di concludere il procedimento anche attraverso la sollecitazione formale della parte non ancora attivatasi.
La Corte esclude poi che nella specie operi la sottrazione prevista dal comma 2 dell’art. 17. La valutazione tecnica sul P.A.I. non riguarda la salute dei cittadini, intesa come salute pubblica, ma la salute del singolo interessato: la disattivazione dei poteri sostitutivi interni resta quindi possibile e doverosa.
Nel caso concreto, il Comune non ha provveduto in alcun modo sull’istanza, né ha attivato i rimedi di legge per superare l’inerzia dell’A.S.P., violando l’obbligo generale di concludere il procedimento. Ne deriva la declaratoria di illegittimità del silenzio e la condanna delle amministrazioni, ciascuna per i propri poteri, a provvedere entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza.
Per l’ipotesi di persistente inerzia il Tribunale nomina sin d’ora commissario ad acta l’U.V.M. dell’A.S.P. di Trapani, con ulteriore termine di trenta giorni su istanza di parte e a spese dell’amministrazione inadempiente. Il Collegio precisa che il munus di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né inciso da disposizioni interne all’amministrazione di appartenenza, richiamando C.G.A.R.S., 15 febbraio 2015, n. 138. Il compenso sarà liquidato con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002, con parcella da presentare a pena di decadenza nei termini dell’art. 71 e con decorrenza dall’ultimo atto di esecuzione. Le spese di lite, poste a carico della soccombenza, sono liquidate in favore del difensore antistatario.
Nota della Redazione
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