Porto d’armi per uso caccia: la decisione sul ricorso gerarchico sana l’omesso preavviso di rigetto (TAR Molise n. 183 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di autorizzazioni di polizia, il provvedimento adottato dal Prefetto all’esito del ricorso gerarchico ha natura sostitutiva di quello originario, potendo l’organo decidente rivalutare integralmente la fattispecie e integrare la motivazione del provvedimento impugnato. Ne consegue che il vulnus al contraddittorio procedimentale derivante dall’omessa comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10-bis della l. n. 241/1990 deve ritenersi superato dal provvedimento emanato all’esito del ricorso gerarchico, formatosi con cognizione piena della res controversa e nel rispetto del diritto di difesa dell’interessato. Il diniego del porto d’armi, anche per uso caccia, non richiede una motivazione particolarmente stringente, essendo sufficiente che l’Amministrazione dimostri, con valutazione non inattendibile né illogica, che il soggetto non dia affidamento di non abusare delle armi, potendo valorizzare anche fatti non aventi rilevanza penale o procedimenti conclusi con esiti non sfavorevoli all’interessato.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego della questura alla richiesta di porto di fucile per uso caccia e il successivo decreto prefettizio di rigetto del ricorso gerarchico. Quest’ultimo provvedimento, pur rilevando l’omesso preavviso di rigetto, non annullava il diniego originario, ritenendo che il procedimento giustiziale avesse sanato il vizio. Nel ricorso si deduceva, tra l’altro, l’incompetenza territoriale della questura, la violazione degli artt. 7 e 10-bis della legge n. 241/1990 e l’insufficiente motivazione del diniego.
La Motivazione della Corte
Il TAR Molise ha respinto integralmente il ricorso. In primo luogo, ha ritenuto infondata l’eccezione di incompetenza territoriale, rilevando che lo stesso istante aveva dichiarato di avere dimora abituale nella provincia ove ha sede la questura adita, riconoscendone implicitamente la competenza: la successiva contestazione si pone in contrasto con il divieto di venire contra factum proprium. Inoltre, per i provvedimenti in materia di armi, caratterizzati da esigenze di celerità, non è dovuta la comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7 della l. n. 241/1990.
Quanto alla violazione dell’art. 10-bis della l. n. 241/1990, il Collegio ha richiamato il consolidato principio per cui il provvedimento prefettizio adottato sul ricorso gerarchico ha natura sostitutiva e può integrare la motivazione del provvedimento originario. La Prefettura, nel caso di specie, ha esaminato nel merito tutte le osservazioni che il ricorrente avrebbe potuto presentare se fosse stato avvisato del rigetto, dimostrando che il vizio procedimentale è stato superato dalla decisione adottata all’esito di un procedimento che ha garantito pienamente il contraddittorio. La soluzione di rimettere il fascicolo alla questura sarebbe, pertanto, meramente defatigatoria e contraria ai canoni di buon andamento ed efficienza dell’azione amministrativa. Il vulnus al contraddittorio deve ritenersi sanato.
Nel merito, il TAR ha ribadito la natura ampiamente discrezionale del potere esercitato in materia di armi, dove il diniego può fondarsi su un giudizio prognostico di non abuso anche basato su fatti isolati, segnalazioni o condanne non definitive. Non è richiesto un accertamento penale, essendo sufficiente che l’Amministrazione motivi in modo non illogico o arbitrario la valutazione di inaffidabilità. Nel caso concreto, la pluralità di elementi negativi emersi in un ampio arco temporale è stata ritenuta idonea a sostenere il diniego.
Infine, il Tribunale ha escluso ogni contraddittorietà tra la revoca del divieto di detenzione di armi e il diniego del porto, trattandosi di istituti con presupposti e finalità differenti: il porto d’armi implica un pericolo maggiore per la pubblica incolumità, legittimando una più rigorosa valutazione discrezionale. La censura si fondava su una valutazione atomistica degli elementi, trascurando la valutazione globale e sinergica che compete all’Amministrazione.
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Nota della Redazione
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