Azione di ottemperanza contro il silenzio sul giudicato del giudice del lavoro (TAR Lazio n. 13662 del 27.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’azione di ottemperanza proposta per l’esecuzione di una sentenza del giudice ordinario, in funzione di giudice del lavoro, ha natura meramente esecutiva e non consente integrazioni o nuovi accertamenti di merito, propri del giudizio di cognizione. L’accertamento del giudice amministrativo è limitato alla verifica dell’esistenza di un comportamento omissivo o elusivo della pronuncia passata in giudicato. A fronte dell’allegazione dell’inadempimento, grava sull’Amministrazione l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del giudicato; in mancanza, il ricorso va accolto con condanna a provvedere entro un termine e nomina di un commissario ad acta per il caso di perdurante inottemperanza. La condanna al pagamento delle penalità di mora non è dovuta in via automatica, potendo essere richiesta solo in caso di ulteriore inadempimento.
Il Fatto
La parte ricorrente, soccombente in un giudizio di natura previdenziale innanzi al Tribunale civile di Civitavecchia, aveva ottenuto una sentenza favorevole, passata in giudicato. La pronuncia era stata notificata all’Amministrazione, che tuttavia non aveva dato corso agli adempimenti conseguenti. La ricorrente ha quindi proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Lazio, chiedendo che fosse disposta l’esecuzione coattiva del giudicato e che l’Amministrazione fosse condannata a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR richiama l’art. 112, comma 2, cod. proc. amm., il quale consente di proporre l’azione di ottemperanza per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi al giudicato. Il Collegio precisa che, quando il titolo esecutivo proviene dal giudice civile in funzione di giudice del lavoro, il processo di ottemperanza ha carattere meramente esecutivo. L’indagine del giudice amministrativo non può, quindi, tradursi in un nuovo esame nel merito della controversia, ma deve limitarsi a verificare se l’Amministrazione abbia tenuto un comportamento omissivo ovvero elusivo rispetto a quanto statuito nella sentenza.
Nel caso di specie, la ricorrente ha allegato l’inadempimento dell’Amministrazione, la quale non ha fornito chiarimenti né indicazioni circa la corretta esecuzione della sentenza. Tale silenzio processuale, secondo il Collegio, comporta l’accoglimento della domanda, in applicazione dei principi giurisprudenziali in tema di riparto dell’onere della prova tra creditore e debitore, che impongono alla parte resistente di dimostrare l’avvenuto adempimento.
Conseguentemente, il TAR accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione a dare esecuzione al giudicato nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per l’ipotesi di perdurante inadempienza, nomina sin d’ora un commissario ad acta, individuato nel Direttore generale del Ministero competente per materia, il quale, con facoltà di delega e senza compenso, provvederà in via sostitutiva entro i successivi novanta giorni.
Il Collegio esclude, infine, la sussistenza dei presupposti per la condanna dell’Amministrazione al pagamento delle penalità di mora, precisando che tale richiesta potrà essere eventualmente formulata in un successivo giudizio, qualora l’inottemperanza persista oltre i termini assegnati. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
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Nota della Redazione
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