Silenzio del Ministero sul riconoscimento del titolo di sostegno estero (TAR Lazio n. 2416 del 09.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, il termine per provvedere decorre dalla presentazione della domanda e non oltrepassa i quattro mesi complessivi, somma dei tre mesi fissati dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 e dei trenta giorni previsti dal comma 2 del medesimo articolo per l’accertamento della completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazioni. La sola presentazione di una formale istanza, seguita dallo spoglio del termine senza alcun pronunciamento dell’amministrazione, integra la fattispecie del silenzio inadempimento. L’inerzia dell’autorità competente è illegittima e va accertata, con condanna a provvedere mediante provvedimento espresso entro un termine assegnato dal giudice.
Il Fatto
La ricorrente ha presentato in data 11 giugno 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, funzionale all’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati.
Decorso il termine di legge senza alcuna risposta, ha proposto ricorso per l’accertamento del silenzio inadempimento e per la condanna dell’amministrazione a provvedere. Il Ministero si è costituito in giudizio per resistere. La causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo applicabile. Alla fattispecie concorrono il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990 e la disciplina speciale dettata dal d.lgs. n. 206/2007, di attuazione della direttiva sul riconoscimento delle qualifiche professionali.
Il richiamo all’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007 fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 del medesimo articolo prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerti la completezza della documentazione e ne dia notizia all’interessato, richiedendo, ove necessario, le integrazioni.
Da qui la conclusione del Tribunale: il termine complessivo entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento approda al massimo a quattro mesi, in caso di eventuale richiesta di integrazioni. Nel caso concreto entrambi i presupposti dell’obbligo di provvedere risultano integrati: la domanda è stata presentata e il termine è spirato senza alcun pronunciamento.
Il Ministero è rimasto inerte, senza nemmeno attivare il meccanismo di richiesta di integrazioni. Si è così perfezionata la fattispecie del silenzio inadempimento. Il Tribunale accoglie il ricorso e ordina all’amministrazione di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza.
Per il caso di persistente inadempienza viene nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, chiamato a provvedere entro novanta giorni dalla scadenza del termine assegnato all’amministrazione. Nell’esecuzione, tanto l’autorità quanto il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati con le sentenze della Corte di Giustizia UE e con le pronunce dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese seguono la soccombenza, liquidate in dispositivo con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Nota della Redazione
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