Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo di sostegno conseguito all’estero (TAR Lazio n. 72 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro, l’Amministrazione competente è tenuta a provvedere con provvedimento espresso entro un termine complessivo che non supera i quattro mesi dalla presentazione della domanda. Tale termine scaturisce dalla combinazione tra il termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza documentale, previsto dall’art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007, e il termine di tre mesi per l’adozione del provvedimento di riconoscimento, fissato dal comma 6 del medesimo articolo. La mera presentazione di una formale istanza, seguita dalla scadenza del termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione, integra il presupposto del silenzio inadempimento. Ne consegue l’obbligo del giudice amministrativo di ordinare all’Amministrazione di provvedere, con nomina del commissario ad acta per il caso di persistente inerzia.

Il Fatto

La ricorrente ha presentato in data 3 aprile 2025 al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna, necessaria per l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Decorso il termine di legge senza che l’Amministrazione avesse concluso il procedimento, la ricorrente ha proposto ricorso per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato e per la condanna dell’Amministrazione a provvedere.

Il Ministero si è costituito in giudizio senza definire il procedimento, così che la causa è passata in decisione alla camera di consiglio del 16 dicembre 2025.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto fondato il ricorso, individuando il presupposto dell’obbligo di provvedere nella presentazione di una formale istanza e nella scadenza del termine senza alcun pronunciamento dell’Amministrazione. Entrambi i presupposti risultano integrati nel caso di specie.

Il TAR ha ricostruito il quadro normativo di riferimento. Da un lato opera il termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990. Dall’altro rileva la disciplina speciale del d.lgs. n. 206/2007, che dà attuazione alla direttiva 2005/36/CE sul riconoscimento delle qualifiche professionali. L’art. 16, comma 6, stabilisce che l’autorità competente provvede sul riconoscimento con provvedimento da adottarsi entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il comma 2 prevede che entro trenta giorni dal ricevimento della domanda l’autorità accerta la completezza della documentazione e ne dà notizia all’interessato, richiedendo le eventuali integrazioni necessarie.

Da tale combinato disposto il Tribunale ha desunto che il termine complessivo entro cui l’Amministrazione avrebbe dovuto concludere il procedimento ammonta al massimo a quattro mesi, nell’ipotesi di richiesta di integrazioni documentali. Nel caso concreto il Ministero è rimasto inerte e non ha neppure richiesto integrazioni, con ciò perfezionandosi l’illegittima fattispecie del silenzio inadempimento.

Il Collegio ha quindi ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della sentenza, mediante l’emanazione di un provvedimento espresso. Per il caso di persistente inadempienza ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore generale competente per materia, con facoltà di delega e senza compenso, per provvedere entro ulteriori 90 giorni.

Nel compimento del procedimento, sia l’Amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, richiamati dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE, nonché ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 2022. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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