Declassificazione stradale tra giurisdizione ordinaria e tardività dell’impugnazione (TAR Campania n. 5020 del 25.08.2026)
Principi di diritto (Massima)
La controversia circa la proprietà, pubblica o privata, di una strada è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario, poiché investe l’accertamento di diritti soggettivi, anche quando la domanda ha formalmente ad oggetto l’annullamento dei provvedimenti di classificazione della strada, atteso che il petitum sostanziale, non essendo diretto a sindacare un provvedimento autoritativo della Pubblica Amministrazione, ha natura di accertamento petitorio. La giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di convenzioni urbanistiche, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., non opera quando la domanda è proposta da un soggetto che non è stato parte dell’accordo di lottizzazione, difettando in tal caso la legittimazione attiva ad agire per l’adempimento degli obblighi in esso contenuti. Il termine per l’impugnazione del provvedimento di declassificazione di una strada da “uso pubblico” a “privata” decorre dalla pubblicazione dell’atto sull’albo o sul bollettino ufficiale, laddove essa sia prevista.
Il Fatto
Un condominio, proprietario di unità immobiliari adiacenti a due strade, apprendeva solo a seguito di un’istanza di accesso che le stesse erano state declassificate da “uso pubblico” a “private” con un procedimento conclusosi nel 2019. Il condominio agiva quindi davanti al TAR chiedendo, da un lato, l’accertamento del diritto-dovere del Comune di acquisire le aree, in ragione di una convenzione urbanistica stipulata negli anni ’60 in occasione della lottizzazione dell’area e del vincolo di acquisizione per le opere di urbanizzazione primaria; dall’altro, l’annullamento dei provvedimenti che avevano disposto la declassificazione delle strade.
Si costituivano in giudizio il Comune, la Regione e i proprietari delle strade, eccependo rispettivamente il difetto di giurisdizione, la carenza di legittimazione attiva del condominio e la tardività dell’impugnazione.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha anzitutto esaminato la domanda di accertamento dell’obbligo di acquisizione, dichiarandola inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. Il Collegio ha rilevato che la pretesa azionata verte, nel suo petitum sostanziale, sull’accertamento della proprietà pubblica delle strade, attualmente classificate come private e rivendicate dai controinteressati. Richiamando la giurisprudenza consolidata, il Tribunale ha affermato che la questione della classificazione di una strada come pubblica o privata, con conseguente accertamento del diritto soggettivo di proprietà, è rimessa alla giurisdizione del giudice ordinario.
Il Collegio ha escluso che potesse trovare applicazione la giurisdizione esclusiva in materia di convenzioni urbanistiche di cui all’art. 133, comma 1, lett. a), cod. proc. amm., rilevando in ogni caso la carenza di legittimazione attiva in capo al condominio ricorrente, il quale non era stato parte degli accordi che avevano portato alla lottizzazione dell’area e non poteva quindi agire per l’adempimento degli obblighi in tesi gravanti sul Comune.
Quanto alla domanda di annullamento dei provvedimenti di declassificazione, il TAR l’ha dichiarata irricevibile per tardività dell’impugnazione. L’ultimo atto della filiera procedimentale, ovvero il decreto dirigenziale regionale del 2019, era stato pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione e, al momento della notificazione del ricorso, il termine per l’impugnazione era irrimediabilmente spirato. Il ricorso e i motivi aggiunti sono stati pertanto dichiarati in parte inammissibili e in parte irricevibili, con onere di riassunzione della sola domanda di accertamento davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. e integrale compensazione delle spese di lite.
Nota della Redazione
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