Riconoscimento del titolo estero di sostegno: silenzio e termine di 120 giorni (TAR Lazio n. 73 del 02.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel procedimento di riconoscimento del titolo abilitante all’insegnamento di sostegno conseguito in altro Stato membro, l’autorità competente deve adottare il provvedimento nel termine di quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa, ai sensi dell’art. 16, comma 6, d. lgs. n. 206/2007. Decorso inutilmente tale termine, si configura il silenzio-inadempimento dell’Amministrazione, con conseguente obbligo di provvedere. Il giudice amministrativo, accertata l’inerzia, ordina all’Amministrazione di concludere il procedimento entro un termine congruo, commisurato alla rilevante mole di istanze della specie, e nomina il commissario ad acta per il caso di perdurante inadempienza. Resta fermo l’obbligo del Ministero di esaminare l’intero compendio di competenze e di valutare l’equipollenza del titolo, disponendo eventuali misure compensative.

Il Fatto

Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza per il riconoscimento in Italia del titolo conseguito in Spagna, ritenuto valido per l’insegnamento di sostegno. L’Amministrazione non ha adottato alcun provvedimento nel termine di legge.

Il ricorrente ha quindi proposto ricorso al TAR Lazio per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento, chiedendo la condanna della P.A. all’adozione di un provvedimento espresso nel termine di cui all’art. 117, comma 2, cod. proc. amm. e la nomina di un commissario ad acta. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente confermato che la competenza a concludere il procedimento spetta al Ministero dell’Istruzione, che ha assunto la denominazione di Ministero dell’Istruzione e del Merito ai sensi dell’art. 6 del d.l. n. 173/2022, convertito in legge n. 604/2022.

Quanto al termine, il Tribunale ha richiamato l’art. 16, comma 6, d. lgs. n. 206/2007, con cui è stata recepita la direttiva 2005/36/CE, come modificato dal d. lgs. n. 15/2016 (recepimento della direttiva 2013/55/UE): per il riconoscimento in esame l’autorità competente deve adottare il provvedimento entro quattro mesi dalla presentazione della documentazione completa.

Tale termine era già scaduto alla data di proposizione del ricorso. Il Collegio ha perciò riconosciuto la sussistenza del silenzio-inadempimento del Ministero.

Fermo l’obbligo di provvedere, il Tribunale ha ritenuto di commisurare il termine per l’adozione del provvedimento espresso a 120 giorni, decorrenti dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione in via amministrativa della sentenza. La scelta si fonda sul carattere notorio della presentazione di un rilevantissimo numero di richieste della specie, e richiama precedenti del medesimo TAR.

Il Ministero dovrà esaminare la documentazione riferita alla specifica posizione del ricorrente, verificando la coerenza del percorso di studi e dei titoli con quanto richiesto dalla direttiva 2005/36/UE e dalla normativa attuativa, ai fini del riconoscimento della qualifica di docente specializzato nel sostegno. Il Collegio ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e della giurisprudenza europea: obbligo di valutare l’intero compendio di competenze, di verificare il livello e la qualità delle formazioni e di disporre, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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