Scuola paritaria, classi collaterali e improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse (TAR Lazio n. 12158 del 02.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, la dichiarazione della parte ricorrente di non avere più interesse alla decisione del ricorso, resa dopo l’accoglimento della domanda cautelare e il conseguimento del bene della vita, determina la improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c, cod. proc. amm. Tale declaratoria comporta che i provvedimenti impugnati divengono inoppugnabili, con mantenimento dei loro effetti, e che le ordinanze cautelari perdono ipso iure rilevanza giuridica con la sentenza che definisce il giudizio. Restano comunque fermi gli effetti dei titoli di studio rilasciati agli studenti in pendenza del giudizio, secondo il principio per cui l’alternanza degli esiti delle fasi processuali non può andare a detrimento dello studente che abbia sostenuto gli esami in esecuzione di una pronuncia del giudice amministrativo, sia pure non definitiva.
Il Fatto
La società ricorrente, gestore di un complesso scolastico paritario, impugnava il decreto del Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio con il quale era stata negata l’autorizzazione al funzionamento, per l’anno scolastico 2024/2025, delle classi quinte collaterali sezione B degli indirizzi Amministrazione Finanza e Marketing e Liceo delle Scienze Umane opzione Economico Sociale. Con motivi aggiunti veniva impugnato anche il successivo decreto di mancata autorizzazione all’attivazione delle classi collaterali per carenza delle condizioni richieste dalla legge.
Con ordinanza cautelare il Tribunale accoglieva l’istanza di sospensione, rilevando il discostamento della motivazione del diniego rispetto al preavviso di rigetto e la presenza, tra i richiedenti, di studenti lavoratori. A seguito dell’accoglimento cautelare, gli studenti iscritti completavano l’anno scolastico e sostenevano l’esame di Stato, conseguendo il titolo di studio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che la società ricorrente, con nota depositata in data 17 febbraio 2026, ha dichiarato la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso nel merito, rappresentando che, per effetto dell’accoglimento dell’istanza cautelare e della conseguente ottemperanza dell’Amministrazione, le classi quinte collaterali avevano completato l’attività didattica e gli studenti avevano conseguito il titolo di studio.
Il Tribunale osserva che, contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente, l’Amministrazione non ha emanato alcun atto di ritiro dei provvedimenti impugnati, sicché non può essere accolta l’istanza di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Dalla dichiarazione emerge tuttavia che la parte non intende più far esaminare dal Collegio le censure avverso i dinieghi: per il principio dispositivo che governa il processo amministrativo, il giudice non può sindacare tale scelta.
Ne consegue che il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse: i provvedimenti impugnati devono considerarsi inoppugnabili, con mantenimento dei loro effetti, e le ordinanze cautelari perdono ipso iure rilevanza giuridica con la sentenza che definisce il giudizio.
Il Collegio precisa tuttavia che restano fermi gli effetti dei titoli di studio rilasciati agli studenti in pendenza del giudizio, richiamando il principio del Consiglio di Stato per cui non può andare a detrimento dello studente l’alternanza degli esiti delle fasi del processo quando gli esami siano stati sostenuti a seguito di una pronuncia del giudice amministrativo, sia pure non definitiva. Le spese di lite vengono integralmente compensate in ragione del complessivo andamento della vicenda.
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Nota della Redazione
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